Per la Cassazione, il destinatario che contesta la regolarità della notifica telematica deve segnalare al mittente la presenza di problemi in un'ottica di collaborazione

Notifica telematica e allegati pdf illeggibili

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In materia di notifiche eseguite con mezzi telematici, se il messaggio ricevuto via PEC contiene degli allegati in pdf che risultano completamente o parzialmente illeggibili, il destinatario deve informarne il mittente incolpevole, della difficoltà di conoscere la comunicazione, in un'ottica di collaborazione.

Queste le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15002/2021 (sotto allegata), emessa al termine di una vicenda processuale che ha inizio quando una donna, comproprietaria di un immobile agisce in confessoria servitutis sostenendo di essere titolare del diritto di passaggio sui fondi dei convenuti in virtù di scrittura privata unilaterale del suo dante causa o per usucapione.

Poiché tale diritto di passaggio è stato impedito dai convenuti attraverso la costruzione di opere dagli stessi realizzate, parte attrice chiede la rimessione in pristino, il risarcimento dei danni morali e materiali e l'accertamento della illiceità dell'installazione di tubi di acqua lurida nel sottosuolo della sua proprietà da parte di due dei convenuti, chiedendone la rimozione e i relativi danni.

I convenuti in via riconvenzionale chiedono la condanna dell'attrice a completare la costruzione del muro di cinta e la determinazione della relativa indennità. Il Tribunale accerta l'avvenuto acquisto della servitù di passaggio sul fondo dei convenuti da parte dell'attrice e rigetta tutte le altre domande attoree e dei convenuti in riconvenzionale.

La Corte d'Appello adita dalla donna però accoglie il suo appello e per questo condanna i convenuti a ripristinare il passaggio, arretrare il muro di confine e rimuovere la condotta di scarico dalla proprietà di parte attrice.

Ricorso inammissibile perché tardivo

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I convenuti ricorrono in Cassazione sollevando 4 motivi di ricorso, ma la Suprema Corte di legittimità adita non si pronuncia sugli stessi perché il ricorso, per le ragioni che si vanno a esporre, è tardivo e quindi inammissibile.

Spetta a chi contesta la regolarità della notifica dimostrare la disfunzione del sistema

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La Corte infatti, per prima cosa, verifica l'ammissibilità del ricorso perché la contro-ricorrente ne ha eccepito la tardività per avvenuta notificazione della sentenza d'appello il 14 ottobre 2015.

Dagli atti è emerso che il file denominato "Corte d'appello di Cagliari sent. n. (…) .pdf" allegato al messaggio PEC conteneva pagine bianche, e che nel file denominato "Relata di notifica (...).pdf" erano visibili solo puntini neri.

La Cassazione, preso atto di quanto sopra, alla luce della documentazione che ha provato l'avvenuta accettazione e ricezione del messaggio di consegna, precisa che l'onere della prova della disfunzione del sistema grava sulla parte che contesta la regolarità della notificazione.

Recente Cassazione ha infatti affermato che: "una volta acquisita al processo - in questo caso attraverso l'asseverazione -, la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario."

La Corte ha infatti già affermato che quando gli allegati della pec risultano illeggibili "spetta al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico." Il ricorso poichè tardivo è inammissibile.

Scarica pdf Cassazione n. 15001/2021

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