È la Suprema Corte di Cassazione a riconoscere la poca fondatezza di una teoria che ha diviso fortemente la comunità scientifica e che non è mai stata realmente riconosciuta come vera e propria patologia

Cos'è la PAS?

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La PAS (in inglese Parental Alienation Syndrome), tradotta come sindrome da alienazione parentale e definita anche "sindrome della madre malevola", è una dinamica psicologica disfunzionale che andrebbe a colpire i minori coinvolti in separazioni e divorzi altamente conflittuali o in situazioni di violenze domestiche.
È una teoria sviluppata dal medico statunitense Richard Gardner secondo cui il bambino svilupperebbe dei comportamenti ostativi e antagonistici nei confronti del genitore alienato in ragione dei comportamenti del genitore alienante che avrebbe come scopo sostanziale l'allontanamento e la rottura del rapporto tra il minore e l'altro genitore.
Tra i sintomi elencati da Gardner troviamo la "campagna di denigrazione" con cui il minore imita il genitore alienante nei confronti dell'alienato, la mancanza di ambivalenza nel rapporto con i due genitori, l'affermare costantemente che si pensa autonomamente e che non si è influenzati, la difficoltà nella spiegazione del motivo dell'astio nei confronti dell'altro genitore, l'automatico appoggio del genitore alienante, l'assenza di senso di colpa, il riutilizzo di frasi spesso utilizzate dall'alienante e l'estensione dell'ostilità alla famiglia del genitore alienato. Come risultato questa, sempre secondo il medico statunitense, può portare al sorgere di forti psicopatie, paranoie, narcisismo, interpretazioni della realtà alterate e mancanza di rispetto per l'autorità.
È bene però sottolineare che la PAS è un argomento che ha diviso fortemente la comunità scientifica e che non è mai stata realmente riconosciuta come vera e propria patologia.

Alienazione parentale: il caso in Cassazione

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Si tratta di un caso di allontanamento di una bambina dalla propria madre in base alla sindrome di alienazione parentale (PAS); la Corte d'Appello di Venezia aveva, infatti, disposto un affido esclusivo della minore al padre in base al fatto che la condotta della madre fosse ostativa nei confronti dei c.t.u. e dell'ex, e fosse volta all'allontanamento della minore dall'altro genitore. Sul caso si è espressa la Corte di Cassazione che ha provveduto ad accogliere il ricorso presentato ed a cassare il decreto impugnato ritenendo, appunto la PAS come una teoria "dal controverso fondamento scientifico… cui le c.t.u.
hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l'effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell'ambito delle patologie cliniche. Sul punto, invero, va rimarcato che la Corte veneziana, esaminando le c.t.u., ha affermato che sarebbero state riscontrate psicopatologie nei confronti della ricorrente, intendendo di fatto che le stesse fossero da identificare nella citata PAS (o anche qualificata dal giudice di merito come "sindrome della madre malevola"), considerando l'assoluta mancanza di riferimenti ad altre ipotetiche patologie
".

Leggi in merito Negato il superaffido al padre: la Pas non ha fondamento scientifico

La tutela dell'interesse del minore

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La Corte ha continuato ribadendo che la strada che, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi, avrebbero dovuto portare avanti doveva essere quella della tutela dell'interesse del minore: "… giova evidenziare che, in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio (…). Orbene, nella fattispecie, deve escludersi che la Corte d'appello, nel disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, abbia garantito il migliore sviluppo della personalità del minore stesso, escludendo l'affidamento condiviso su astratta prognosi circa le capacità genitoriali della ricorrente fondata, in sostanza, su qualche episodio, sopra citato (pur grave) attraverso cui la madre avrebbe tentato di impedire che il padre incontrasse la bambina, senza però effettuare una valutazione più ampia, ed equilibrata, di valenza olistica che consideri cioè ogni possibilità di intraprendere un percorso effettivo di recupero delle capacità genitoriali della ricorrente…".
È evidente come, in situazioni simili, l'interesse del minore debba essere sempre messo al primo posto e come sia necessario valutare tutti i percorsi possibili per garantirgli una maggiore stabilità fisica ed emotiva.


A cura dell'Avv. Maria Luisa Missiaggia, con la collaborazione di Ludovico Raffaelli


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