Indimostrata la sindrome della madre malevola: per la Cassazione va quindi negato il super affido al padre perché la PAS non ha un fondamento scientifico certo

Affido super esclusivo al padre

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Per la Cassazione, come motivato nell'ordinanza n. 13217/2021 (sotto allegata) l'affido super esclusivo della figlia al padre non può essere disposto sulla base di conclusioni peritali generiche sull'incapacità genitoriale di una mamma ritenuta affetta dalla "sindrome della madre valevole" o Pas, tanto più che questa è priva di fondamento scientifico. Va quindi accolto il ricorso della madre contro il provvedimento della Corte d'Appello, con rinvio ad altra corte territoriale. Fatta questa breve premessa che anticipa l'argomento trattato, vediamo cosa è successo fin dall'inizio.

Il Tribunale, adito da un padre, affida a quest'ultimo in via esclusiva la figlia, vietando la frequentazione con la nonna materna e disponendo a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere in favore della mamma della minore la somma mensile di 200 euro a titolo di contributo per il suo mantenimento, a cui sommare gli importi dovuti per le spese.

Il padre però reclama questo provvedimento, chiedendo per i primi sei mesi visite della madre protette con intervento dei servizi sociali e in seguito l'affido super esclusivo della minore, con revoca del contributo alla ex.

La donna però si oppone al reclamo, chiedendo l'affido della minore a entrambi con collocazione presso di lei e in seguito si rivolge alla Corte di Appello chiedendo la revoca del provvedimento del Tribunale, di nuovo l'affido della minore a entrambi con collocazione presso di se' e la conferma del contenuto economico del decreto. La Corte però respinge le richieste della donna, affida la minore in forma super esclusiva al padre, revoca il contributo economico disposto in favore della donna, regolando il diritto di visita di quest'ultima nei confronti della figlia.

La Corte decide in tal senso perché dalla C.T.U è emersa un'elevata conflittualità dei genitori, un grave problema di comunicazione tra i due e una grave carenza nelle capacità genitoriali della donna. Dai colloqui clinici è emersa la volontà della donna di tenere la bambina solo per se, escludendo il padre, una forte resistenza a cambiare le proprie convinzioni e l'influenza negativa della famiglia materna, con prospettive rischiose per la bambina. Da qui la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto genitore capace di darle serenità ed equilibrio.

Conclusioni confermate dalla seconda Ctu, che ha rilevato la necessità di affidare la minore solo al padre, poiché la madre risulta affetta da Mms o "sindrome della madre malevola" che la porta a escludere totalmente il padre dalla vita della figlia, fortemente segnata dalle sue condotte e da quelle della nonna materna. Conclusioni che la Corte ritiene attendibili perché basate su "risultanze cliniche, oggetto di specifico accertamento di fatto."

Indimostrata la "sindrome della madre malevola"

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La madre ricorre quindi in Cassazione, sollevando i seguenti motivi di ricorso.

  • Con il primo contesta il super affido della minore al padre perché le sue psicopatologie non sono state dimostrate e perché la decisione è solo il frutto di contrasti con i consulenti.
  • Con il secondo denuncia la mancata verifica relativa all'attendibilità della teoria della "sindrome della madre malevole" diagnosticatale, contestando altresì il divieto di frequentazione nonna - nipote.
  • Con il terzo si duole de l'omessa "valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma dell'allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio stesso."
  • Con il quarto rileva la violazione del diritto della minore a conservare i legami familiari e a essere ascoltata, come previsto dalla Convenzione del Fanciullo. Dritti che possono essere compressi solo in circostanze del tutto eccezionali.

Super affido al padre negato: la PAS non ha fondamento

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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo fondati i quattro motivi del ricorso che, in quanto collegati, vengono esaminati congiuntamente.

La Corte ricorda che, come affermato dalla stessa in pronunce precedenti, quando un genitore denuncia comportamenti dell'altro riconducibili alla sindrome da alienazione parentale, per procedere alla modifica delle condizioni di affidamento, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità di detti comportamenti. Un genitore infatti è ritenuto idoneo anche per la capacità di preservare i rapporti della prole con l'altro genitore, a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità e a una crescita sana ed equilibrata.

Nell'aderire alle conclusioni di un accertamento peritale il giudice non può limitarsi a richiamare le conclusioni degli esperti. Costui è tenuto ad accertare la validità scientifica delle stesse, per evitare che "soluzioni prive del necessario conforto scientifico" risultino alla fine "potenzialmente produttive di danni ancora più gravi di quelli che intendono scongiurare."

Passando all'esame del caso specifico la Corte Suprema rileva che le conclusioni sulle capacità genitoriale della donna non risultano chiare e in molti punti appaiono generiche. Come ammesso dalla donna, vero che ha ostacolato in qualche occasione il rapporto padre e figlia e che non ha collaborato con i consulenti, ma è stato anche accertato che la stessa mantiene una condotta di accudimento nei confronti della minore.

La Corte di appello in sentenza invece ha fatto riferimento a condotte scellerate della madre, senza tuttavia descriverle e specificarle nel dettaglio, così come non ha descritto i pregiudizi causati dal suo comportamento sullo sviluppo della minore.

In conclusione, per la Suprema Corte "i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d'espressione delle capacità genitoriali" tali da giustificare il super affido al padre in un'età in cui, per la bambina, la figura materna è così importante.

Per questo il decreto impugnato va cassato, con rinvio ad altra Corte territoriale, per trattare nuovamente la questione e disporre anche sul regime delle spese di giudizio di legittimità.

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Foto: 123rf.com
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