Riportare lesioni non sempre fa scattare il risarcimento del danno. Ricorda il tribunale di Torino che il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa ed evento lesivo e deve prestare maggiori cautele per evitare quanto prevedibile

Evento lesivo e nesso causale

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Il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa ed evento lesivo e deve prestare maggiori cautele per evitare quanto prevedibile. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2530 del 24/05/2021.

La vicenda

Una signora sul presupposto di aver riportato lesioni personali mentre percorreva la passerella lignea di proprietà della convenuta società (bar), resa scivolosa da inappropriata applicazione di vernice per interni, e costituente passaggio obbligato per accedere al proprio appartamento all'interno del suo condominio, agiva ex art. 2051 ed in subordine ex art. 2043, nei confronti della società proprietaria del manufatto, che resisteva per il risarcimento dei danni richiesti (danno biologico morale, patrimoniale).

La ricorrente ha inoltre precisato in corso di causa, di aver percorso la passerella poiché delle macchine parcheggiate in modo selvaggio ostacolavano l'entrata al passaggio diretto per accedere al condominio.

La responsabilità ex art. 2051 c.c.

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Il Tribunale di Torino, quarta sezione civile, ha rigettato la domanda attorea compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

Il giudice ha evidenziato che la giurisprudenza è da sempre unica nell'affermare che l'art. 2051 c.c. individui un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta, nella quale l'imputazione dell'evento prescinde dalla condotta (colposa) del custode e dipende della mera derivazione del danno dalla cosa.

Ne consegue che il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa ed evento lesivo, spettando al custode di offrire la prova liberatoria consistente nel caso fortuito, che può derivare dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia usato il bene senza la normale diligenza ovvero in maniera anomala.

In tal caso, la "cosa" recede da causa a mera occasione o teatro dell'evento assumendo efficacia causale autonoma e così interrompendo il nesso di causa tra "cosa" e danno.

Il fatto del danneggiato

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ampliato l'ambito del fortuito per fatto del danneggiato, con la valorizzazione della diligenza dell'utente, che viene pretesa quando il potenziale pericolo sia prevedibile ed evitabile con l'uso della normale prudenza".

Più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Nella fase istruttoria del procedimento è emerso che la passerella utilizzata dall'attrice non fosse l'unico accesso al condominio, anzi fosse un accesso pedonale indiretto o secondario, oltretutto non un passaggio allestito dal condominio, e dalla lettura dell'atto di citazione l'attrice individua la causa esclusiva della caduta, che imputa ad esclusiva colpa del titolare del bar, il trattamento, inadeguato del basamento ligneo (vernice da interni) …. Se la passerella non fosse stata trattata con la vernice da interni, la signora non sarebbe caduta.

L'abbondante nevicata precedente all'evento viene citata solo per giustificare l'uso obbligatorio di quell'entrata indiretta al condominio e non come causa della caduta.

La ricorrente ha raccontato di aver percorso la passerella per via delle macchine parcheggiate in modo "selvaggio" che ostacolavano l'entrata al "passaggio diretto" per accedere al condominio. Questo per il giudice torinese è irrilevante, sostenendo che l'attrice, utilizzando l'altro percorso, avrebbe dovuto prevedere la sua insidiosità e prestare maggiori cautele per evitare quanto diffusamente prevedibile.

Di conseguenza, la domanda risarcitoria è stata respinta.

Il principio di diritto

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Per cui il tribunale di Torino ha affermato il seguente principio di diritto: "La condomina che scivola fratturandosi il polso sul passaggio pedonale indiretto per entrare nel palazzo, non allestito dal condominio, non può pretendere il risarcimento dei danni perché è diligenza dell'utente prevedere ed evitare il potenziale pericolo con l'uso della normale prudenza. "

Avv.Gianpaolo Aprea
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