Per la Cassazione, è integrato il reato di violenza sessuale nei rapporti con il marito intrattenuti solo per paura della sua reazione violenta, lo stato di soggezione è sufficiente

Maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

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Integra il reato di violenza sessuale costringere la moglie a intrattenere rapporti sessuali nella consapevolezza del suo dissenso. Ai fini del reato è sufficiente lo stato di soggezione e d'intimidazione che la condotta del soggetto agente è in grado di provocare nella vittima. Queste le conclusioni della Cassazione, che con la sentenza n. 19611/2021 (sotto allegata) conferma la condanna della Corte d'Appello nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti familiari, violenza sessuale e atti persecutori.

La vicenda processuale

La Corte di appello infatti conferma la penale responsabilità dell'imputato per i reati di maltrattamenti contro i familiari, violenza sessuale e atti persecutori sancita dalla sentenza di primo grado, che ha inflitto la pena di 8 anni e 5 mesi di reclusione e lo ha condannato al risarcimento dei danni delle persone offese, riducendo però la pena in sette anni e sei mesi di reclusione.

Travisate le dichiarazioni della moglie sulla violenza sessuale

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L'imputato ricorre in Cassazione lamentando vizio di motivazione e travisamento delle prove. Prima di tutto contesta la valutazione di attendibilità delle persone offese espressa dalla Corte di Appello. Rammenta poi che la documentazione sanitaria prodotta riguarda un solo episodio e non l'intera vicenda e rileva che nessuna argomentazione è stata espressa sull'attendibilità dei minori. Infine contesta il travisamento delle dichiarazioni della moglie in relazione al reato di violenza sessuale.

Il consenso al rapporto sessuale viziato dalla paura basta ai fini del reato

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La Cassazione adita con la sentenza n. 19611/2021 dichiara il ricorso inammissibile.

Prima di tutto dichiara ammissibile la motivazione per relationem nel caso di specie in cui vi è una doppia conforme affermazione di responsabilità dell'imputato, poiché non vi è difformità sui punti denunciati e che le due sentenze si integrano a vicenda.

In secondo luogo evidenzia che le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, essere poste alla base della decisione della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica ovviamente della credibilità del dichiarante e del suo racconto e che in ogni caso esso si configura come un giudizio di fatto, sottratto in quanto tale al sindacato di legittimità.

La Corte d'appello ha comunque motivato adeguatamente e in modo logico le sue valutazioni sull'attendibilità delle persone offese, poiché il loro racconto è stato confermato dalla documentazione sanitaria prodotta contenente situazioni patologiche del tutto compatibili con i fatti descritti.

Per quanto riguarda poi la condotta di violenza sessuale contestata all'imputato la Corte precisa che:

  • "la persona offesa era stata chiara nel riferire che i rapporti sessuali non consenzienti avevano avuto inizio circa quattro/sei anni prima della cessazione della convivenza";
  • "la circostanza che la donna, negli ultimi tempi, aveva deciso di dormire nella camera dei figli non aveva impedito il perpetrarsi delle violenze sessuali, in quanto la donna aveva chiaramente riferito che l'imputato era solito bussare alla porta per costringerla a consumare dei rapporti sessuali e che ella, soggiogata dal timore della reazione violenta che sarebbe seguita se si fosse rifiutata, lasciava i figli addormentati e cedeva alle pressanti richieste del marito."

In relazione al reato di violenza sessuale, gli Ermellini ricordano che detto reato deve ritenersi integrato solo per il fatto che la donna ha manifestato un dissenso ai rapporti di cui l'uomo era ben consapevole. Il reato di violenza sessuale infatti è integrato sia dalla violenza fisica in sesso stretto, ma anche quando la condotta del soggetto agente è tale da intimidire psicologicamente la vittima e a coartarla nel subire atti sessuali o atti di libidine repentini e subdoli, senza accertarsi del consenso della vittima o comunque prevedendo un suo eventuale dissenso.

La Corte ricorda a tal proposito di aver già ribadito in più occasioni che "ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta." Basta in conclusione un consenso viziato al rapporto per ritenere integrato il reato di violenza sessuale.

Scarica pdf Cassazione n. 19611/2021

Foto: 123rf.com
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