Sanzionato dalla Cassazione l'avvocato che nel corso di una causa invia una missiva direttamente alla controparte ignorando completamente il difensore della stessa

Avvocato bypassa il collega e contatta direttamente la controparte

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All'avvocato è vietato corrispondere direttamente con la controparte. Tale facoltà è contemplata solo in casi del tutto eccezionali e specificamente previsti dal Codice Deontologico. Quando invia una lettera alla controparte deve inviarne anche copia al suo avvocato difensore. Confermata quindi la decisione del COA e del CNF che hanno sanzionato un avvocato responsabile per la violazione dell'art. 27 del Codice Deontologico, sottolineando l'irrilevanza della natura personale della missiva finalizzata a far valere un proprio diritto di credito. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 13167/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione (sotto allegata) che si è occupata della vicenda che segue.

La vicenda

Un avvocato ricorre al Consiglio Nazionale Forense per chiedere l'annullamento della decisione con cui il COA, dopo il proscioglimento per la violazione degli articoli 9 e 49 del Codice Deontologico, lo ha ritenuto responsabile per quella degli articoli 6 e 27 dello stesso per avere, in pendenza di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, inviato una lettera direttamente alla controparte e ad altri soggetti estranei al giudizio senza contattarne i legali costituiti.

Lettera in cui l'avvocato accusa i destinatari di aver compiuto degli illeciti e intima loro il pagamento della somma risultante dal decreto ingiuntivo nel termine di 10 giorni.

Il CNF rigetta l'impugnazione dell'avvocato ritenendo, per quanto riguarda il giudizio di merito, sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare in quanto la lettera inviata, contenete una richiesta di pagamento e costituzione in mora fa riferimento a prestazioni professionali, in relazione alle quali ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, precisando che a quella data era ancora in corso il giudizio di opposizione promosso dalla società opponente, assistita regolarmente da un legale. Per il CNF non rileva che l'avvocato abbia agito in qualità di titolare di un diritto di credito. Lo stesso non avrebbe dovuto infatti superare il collega perché a prescindere dalla qualità personale o professionale con cui agisce, un legale, in quanto collaboratore di giustizia, deve tenere una condotta improntata a correttezza e lealtà.

L'avvocato adduce la natura personale del credito vantato nella lettera

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L'Avvocato a questo punto ricorre in Cassazione contestando la decisione del CNF per i motivi che si vanno a esporre.

  • Con il primo fa valere la nullità del procedimento disciplinare, perché non è stato preventivamente ascoltato. La fase dell'audizione infatti, a suo giudizio, è necessaria a evitare che si svolga il procedimento disciplinare ed è fondamentale per chiarire i fatti. Negare questo diritto pregiudica il diritto di difesa del legale nella fase successiva.
  • Con il secondo rileva la violazione del principio d'immediatezza, considerato che il COA si è attivato nei suoi confronti dopo 4 anni dalla segnalazione e la sentenza del CNF è stata depositata dopo 4 anni dall'udienza di discussione. Ritardi che gli hanno impedito di candidarsi alle elezioni del COA dal 2008 in poi.
  • Con il terzo ribadisce, per quanto riguarda l'illecito disciplinare contestato, che il CNF avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l'invio della lettera era finalizzato a tutelare la sua posizione di creditore, non quella di un terzo. L'invio della lettera alla S.r.l e alla S.p.a in liquidazione e non costituite inoltre è motivato dalla necessità di evitare la prescrizione del proprio diritto di credito per una eccessiva durata del giudizio e per agire contro i soci in caso di estinzione delle suddette società. L'esposto del legale quindi non aveva altra finalità che quella di costringerlo a transare. La sentenza infine si sofferma sulla violazione dell'art. 27 senza riferimento alcuno alla violazione del dovere di lealtà e correttezza contemplati dall'art. 6.

L'avvocato può corrispondere solo con il legale di controparte

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La Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 13167/2021) rigetta il ricorso, così motivando la propria decisione.

Il primo motivo per gli Ermellini è infondato perché il procedimento si è svolto sotto la vigenza del R.D n. 34/1937 in relazione al quale "la giurisprudenza di legittimità esclude il diritto dell'incolpato a essere ascoltato nella fase delle indagini conoscitive preliminari all'emissione del provvedimento di citazione a giudizio" stante la natura amministrativa del procedimento, il carattere non necessario di questa fase e l'inapplicabilità per via analogica delle tutele previste in ambito penale. In virtù della legge n. 247/2012 inoltre l'audizione è rimessa alla discrezionalità del consigliere istruttore. Ascolto che in realtà non è necessario neppure nella fase dibattimentale, visto che l'incolpato può essere ascoltato solo se lo richiede o vi acconsente. La legge penale è applicabile solo in via supplettiva, se manca apposita disciplina professionale e se compatibile con quest'ultima.La Corte precisa infine che in ogni caso il diritto di difesa non è pregiudicato perché l'avvocato ha la possibilità di presentare deduzioni scritte nella fase che precede la citazione a giudizio, in cui sono previste le più ampie tutele.

Infondato anche il secondo motivo, perché l'esigenza di celerità sancita dall'art. 2 della legge n. 241/1990, che disciplina il procedimento amministrativo non è applicabile al procedimento che si svolge innanzi al CNF per la natura giurisdizionale di quest'ultimo. In relazione al procedimento innanzi al CNF è infatti applicabile piuttosto il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 111 comma 2 della Costituzione, la cui violazione in ogni caso non comporta l'invalidità del procedimento.

Infondato infine anche il terzo motivo in relazione al quale la Corte premette che il Codice deontologico non ha carattere normativo, per cui la violazione delle regole in esso contenuto non sono deducibili ai sensi dell'art. 360, comma 2, n. 3 c.p.c rilevando solo in quanto collegate all'incompetenza, alla violazione di legge e all'eccesso di potere, casi in cui è possibile ricorrere alle SU. L'accertamento del fatto però spetta al Giudice disciplinare, la cui valutazioni non possono essere sindacate in sede di legittimità a meno che si traducano in uno sviamento di potere o in un provvedimento la cui motivazione risulta incongruente o illogica.

Vizi che non si riscontrano nel caso di specie. Il CNF ritiene responsabile dal punto di vista disciplinare l'avvocato ricorrente in base a un percorso logico e razionale, dopo un'attenta analisi della ricostruzione dei fatti operata dal COA, che ha accertato la violazione del divieto da parte del legale di mettersi in contatto direttamente con la controparte, mentre avrebbe dovuto relazionarsi con l'avvocato della stessa, visto che pendeva un giudizio riguardante il pagamento delle stesse somme. Non rileva la natura personale dell'azione, il fatto che l'altro avvocato fosse a conoscenza delle richieste così come le finalità perseguite dal ricorrente con l'invio della lettera.

Non è infatti consentito all'Avvocato, salvi casi eccezionali ed espressamente indicati, corrispondere direttamente con la controparte. Circa l'omessa menzione nella motivazione dell'art. 6 del Codice Deontologico la cui violazione, insieme all'art. 27 era stata contestata al legale, La Corte precisa che poiché la condotta che l'avvocato deve tenere con clienti, colleghi, magistrati, parti assistite e controparte sono specificazione dei doveri di lealtà, probità, decoro, dignità e correttezza, il loro mancato rispetto si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, senza la necessità di un accertamento autonomo.

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Cassazione SU n. 13167/2021

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