Per il Tar Napoli, ad un isolato episodio di scarsa gravità non può conseguire automaticamente un divieto di detenzione delle armi, nonché il mancato rinnovo della licenza di caccia

Discrezionalità del Ministero dell'Interno

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Numerosi sono i ricorsi amministrativi che hanno ad oggetto le domande di annullamento dei divieti di detenzione armi emessi dai Prefetti sulla base anche solo di un singolo episodio dubbioso a carico della persona, a parere dell'Autorità sufficiente a generare sospetti sull'affidabilità dell'interessato.

Il Ministero dell'Interno ha infatti la discrezionalità per valutare qualsiasi fatto ritenuto dubbio in ordine ai requisiti soggettivi richiesti per il titolo di polizia; tuttavia sappiamo anche che questa discrezionalità non è illimitata.

Lo sappiamo perchè la giurisprudenza sistematicamente lo segnala.

Deferimento per il reato di minaccia

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A ricordarlo questa volta è la Quinta Sezione del Tar Napoli, con la sentenza n. 3150/2021 pubblicata in data 12.05.2021.

Nel caso in questione l'interessato era stato deferito per il reato di minaccia ma, anche se il procedimento penale si era concluso con l'archiviazione l'Autorità amministrativa aveva deciso ugualmente di revocare il titolo di polizia.

Ebbene, il tribunale è stato chiaro nella spiegazione dei motivi di accoglimento del ricorso promosso dal privato.

Bisogna valutare la personalità del sospettato

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Il potere discrezionale della p.a., dice il Collegio di magistrati, va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della coerenza, logica e ragionevolezza: nella motivazione del provvedimento si deve dare conto dell'istruttoria svolta, per mettere in risalto le circostanze in base alle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o capace di abusi con le armi.

Si deve comprendere bene, in dettaglio, perchè la persona è improvvisamente ritenuta pericolosa, magari pur avendo avuto in passato numerosi rinnovi della licenza.

La regola per ricavare il pericolo di abuso delle armi è la seguente: bisogna valutare non solo il singolo episodio ma anche la personalità del sospettato, in modo che si possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come ad esempio in caso di personalità violente, aggressive o prive di autocontrollo.

Ecco quindi che un unico episodio, per il quale il ricorrente viene deferito all'A.G. per il reato di minaccia, con procedimento concluso con archiviazione, non basta a reggere il divieto del Prefetto o la revoca del porto di fucile ad uso caccia.

In definitiva: un fatto isolato e fine a se stesso, non strettamente connesso all'utilizzo di armi o alla loro detenzione, non consente di ritenere che il titolare della licenza abbia perso il possesso dei requisiti soggettivi.

Dunque, ricorso accolto e provvedimento annullato.

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