Ravvedimento operoso dell'errata applicazione del meccanismo del reverse charge: in assenza di frode si applica la sanzione fissa senza necessità di stornare la fattura. I chiarimenti delle Entrate

Reverse charge, in assenza di frode si applica la sanzione fissa

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Con la risposta a interpello n. 301 del 28 aprile 2021 (in allegato) l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni riguardanti il ravvedimento operoso in caso di errata applicazione del meccanismo del reverse charge. Per l'errata applicazione del reverse charge: in assenza di frode si applica la sanzione fissa senza necessità di stornare la fattura.

Reverse charge e Iva

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con riferimento al caso concreto l'Agenzia è chiamata ad esprimersi da una società lussemburghese, identificata in Italia, sull'assolvimento dell'Iva in inversione contabile, regime adottato erroneamente rispetto a quello ordinario di rivalsa e detrazione. La società aveva fatturato in modo giusto senza l'addebito dell'Iva, in regime di inversione contabile ex art. 17, comma 2 Decreto IVA, le cessioni di beni imponibili in Italia a clienti soggetti passivi con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. I clienti assolvevano l'imposta in reverse charge

, contabilizzando Iva a debito e a credito; e gli stessi, che facevano gli acquisti avevano semplicemente un'identificazione diretta e non una stabile organizzazione in Italia, dunque avrebbero dovuto addebitare il tributo in rivalsa. Appena compreso lo sbaglio la società domanda all'Agenzia
come regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia ai fini Iva relativa agli anni 2016/2020, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La stessa società nella convinzione di non aver cagionato danno all'erario, pensava di poter sanare l'errata fatturazione ricorrendo al ravvedimento operoso e versando la sanzione in misura fissa, compresa tra 250 e 10mila euro.

Reverse charge, errore formale sanato con sanzione fissa

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in primis, l'Agenzia si rifà al quadro normativo relativo alle cessioni domestiche di beni destinati a soggetti non stabiliti in Italia, che devono essere fatturate utilizzando la partita Iva italiana. In relazione alle violazioni consistenti nell'erroneo assolvimento dell'Imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e, dunque, al possibile ricorso al ravvedimento operoso, chiarisce che, come specificato già nella circolare 16/2017, "il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente con l'inversione contabile, mentre il cedente o prestatore - che se debitore dell'imposta - non è obbligato all'assolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro".

In relazione al caso concreto dunque, salvo l'ipotesi di frode non verificabile in sede d'interpello, se la società è caduta in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti e l'Imposta sia stata effettivamente assolta mediante applicazione del reverse charge, l'errore può essere sanato con il ravvedimento operoso, che si perfeziona con il solo pagamento della sanzione di 250 euro ridotta.

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Scarica pdf Risposta Agenzia Entrate n. 301/2021

Foto: 123rf.com
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