Per il Tribunale di Roma l'ufficiale del comune di nascita deve eseguire l'annotazione limitandosi a registrare l'atto con cui si riconosce alla seconda madre la genitorialità senza alcuna discrezionalità

Va riconosciuta la figlia di coppia omosessuale

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L'ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) che riceve una richiesta di annotazione da parte di un altro ufficiale dello stato civile, il quale prima di lui ha iscritto la dichiarazione di riconoscimento del figlio, dovrà limitarsi a eseguire l'annotazione, non avendo alcuna discrezionalità nel merito e non essendogli consentito effettuare un'autonoma e diversa valutazione.

In sostanza, qualora l'ufficiale di stato civile abbia deciso di registrare l'atto con cui si riconosce alla seconda madre (in una coppia formata da due persone dello stesso sesso) la genitorialità sulla minore, non sarà permesso all'ufficiale del Comune del luogo di nascita del bambino, in cui l'atto deve essere annotato, di negare l'indicazione del secondo genitore a margine dell'atto di nascita.

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con un decreto del 2 aprile 2021 (qui sotto allegato) accogliendo l'opposizione di una coppia, formata da due donne, contro il rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della dichiarazione di riconoscimento della figlia resa da una delle due madri.

Procreazione assistita e riconoscimento ex art. 254 c.c.

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La coppia, in attuazione di un progetto di genitorialità da tempo maturato nella loro relazione sentimentale, aveva deciso di fare ricorso in Spagna alla tecnica della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), tramite fecondazione con seme di donatore esterno, trattandosi di paese in cui tale pratica è consentita anche a coppie dello stesso sesso.


Entrambe avevano prestato il relativo consenso e deciso che alla metodica si sottoponesse una delle due. La minore era poi nata Italia, ove pertanto era stato formato l'atto di nascita, nel quale era stata indicata come madre unicamente la donna che aveva partorito.


Successivamente, presso gli uffici dello stato civile del Comune di Cerveteri, la compagna aveva reso dichiarazione ex art. 254 c.c., riconoscendo come propria figlia la piccola, ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 8 e 9 L. n. 40/2004. Veniva poi chiesta all'ufficiale di Stato civile del Comune di Roma (luogo di nascita della minore) l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita, ma tale richiesta veniva da questi disattesa.

Opposizione a rifiuto ufficiale stato civile

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Da ciò origina il giudizio di opposizione, inquadrabile nella disciplina di cui all'articolo 95 D.P.R. 396/2000, a norma del quale chi intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale.


Legittimato passivo è il Ministero dell'Interno, in quanto nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale (Ministero dell'Interno), dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste (principio pacifico e recentemente ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12193/2019).


Ancora, il Collegio capitolino evidenzia come, non trattandosi di atto formato all'estero, bensì in Italia, ad esso dovrà essere integralmente applicata la disciplina interna.

Annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile

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Nel dettaglio, si legge nel provvedimento "le annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile costituiscono atti aventi natura amministrativa, che mirano a certificare situazioni soggettive conseguenti a sopravvenienze o accadimenti giuridicamente rilevanti al fine di provocare un adeguamento nella sfera giuridica soggettiva della persona interessata; stando così le cose, gli adempimenti degli Uffici preposti si traducono in atti dovuti nell'interesse del titolare della posizione soggettiva".


Di conseguenza, all'ufficiale di stato civile, il quale abbia ricevuto richiesta di annotazione da parte di altro ufficiale dello stato civile che abbia iscritto la dichiarazione di riconoscimento, non è consentito effettuare una autonoma e diversa valutazione. Il secondo ufficiale di stato civile dovrà dunque limitarsi a eseguire l'annotazione dell'atto stesso.


Il Tribunale di Roma sottolinea come egli non goda di alcuna discrezionalità in sede di annotazione a margine dell'atto di nascita della dichiarazione di riconoscimento già ricevuta e iscritta nei registri di altro Comune ai sensi dell'art. 42 e 102 del D.P.R. n. 396/2000.

Bocciata la decisione di Roma di non riconoscere la figlia di una coppia gay

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L'accoglimento del ricorso trova dunque giustificazione nell'esclusione della possibilità di un'autonoma valutazione da parte dell'Ufficiale di stato civile di Roma, il quale avrebbe dovuto provvedere all'annotazione dell'atto proveniente da altro ufficiale dello stato civile. Tale principio trova giustificazione anche nella necessità di "evitare la contemporanea esistenza di atti dal contenuto incompatibile presso diversi comuni con riguardo al medesimo soggetto".


"Una nazione che non riconosce il diritto ad essere madre è una nazione che calpesta i diritti civili. In Italia da anni la politica volta le spalle quando deve assumersi la responsabilità di fare scelte importanti per riconoscere i diritti sacrosanti ai genitori e ai figli", ha commentato Alessio Pascucci che, in qualità di sindaco di Cerveteri, aveva personalmente registrato l'atto che sanciva la maternità dell'altra donna.

Un gesto "in linea con i nostri principi Costituzionali che la sentenza del tribunale di Roma di fatto confermano" ha ribadito Pascucci, il quale confida ciò possa essere "da esempio, ma soprattutto da sprone per il governo affinché nessun figlio venga lasciato senza il diritto di avere due genitori, che siano omosessuali o etero".

Scarica pdf Tribunale di Roma decreto 2 aprile 2021

Foto: 123rf.com
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