Per il tribunale di Roma risponde ex art. 96, co. 3, c.p.c. l'assicurazione che rifugge l'obbligo di protezione del medico con eccezioni infondate

L'assicurazione deve proteggere il medico

[Torna su]

Il tribunale di Roma nella persona del dott. Massimo Moriconi, con la sentenza del 26 aprile 2021 qui sotto allegata, ha "bacchettato" le compagnie assicurative che rifuggono all'obbligo contrattuale su di esse gravante non proteggendo i medici assicurati quando ne hanno davvero bisogno: a fronte di elementi istruttori certi, le eccezioni pretestuose e irragionevoli dell'assicurazione non possono che determinare la condanna per responsabilità aggravata.

Nessun secondo rischio

[Torna su]

Nel caso di specie, la compagnia aveva tentato di sottrarsi al proprio obbligo di manleva provando a far valere l'inoperatività della polizza con la stessa stipulata dal sanitario inferendone il "secondo rischio". In realtà però, come evidenziato dal tribunale di Roma, di secondo rischio non poteva parlarsi.

Del resto, la giurisprudenza ha già da tempo chiarito che un contratto di assicurazione "opera in eccesso" rispetto a un'altra polizza assicurativa solo quando venga coperto il medesimo rischio.

Le diverse assicurazioni dei medici

[Torna su]

Invece, come si legge in sentenza "Se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicurazione personale", questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso mentre l'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare".

Per la responsabilità aggravata non serve dolo o colpa grave

[Torna su]

Nel sancire la responsabilità aggravata della compagnia di assicurazione, il giudice ha anche precisato che ai fini della condanna ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. non serve il dolo o la colpa grave, ma, pur non potendosi sanzionare la semplice soccombenza, basta anche solo un disvalore maggiore rispetto ad essa.

La quantificazione del relativo indennizzo va fatta dal giudice tenendo conto:

  • dello stato soggettivo del responsabile;
  • della qualifica e delle caratteristiche del responsabile;
  • della necessità che, in relazione alle caratteristiche del responsabile, la condanna costituisca un efficace deterrente e una sanzione significativa e avvertibile;
  • da ogni altra peculiare e specifica caratteristica del caso concreto.

Scarica pdf sentenza Trib. Roma 26.4.2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: