Lo precisa il Giudice di Pace di Parma che richiama la duplice funzione dell'ingiunzione fiscale e respinge l'istanza di illegittimità per mancanza dell'avviso con il dettaglio dell'iscrizione a ruolo

Ingiunzione fiscale non postula la preventiva costituzione in mora

[Torna su]

L'ingiunzione fiscale non postula alcuna preventiva costituzione in mora, stante la previsione di cui all'art. 2 del R.D. 639/1910, il quale stabilisce che il procedimento di coazione cominci con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'Ente impositore di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Parma, nella sentenza n. 157/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione a ingiunzione fiscale per una violazione del Codice della Strada.


Nel dettaglio, l'opponente aveva eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione, e non del sotteso verbale, per non aver ricevuto alcun avviso contenente l'indicazione del dettaglio dell'iscrizione a ruolo, ritenuta obbligatoria ex art. 1, comma 544, della L. n. 228/2012.


Tale norma, si rammenta, afferma che "in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (...), non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo".

Duplice funzione dell'ingiunzione fiscale

[Torna su]

In particolare, per quanto riguarda l'eccezione di cui alla violazione dell'art. 1, comma 544, della L. 228/2012 il giudice onorario rammenta come per i giudici di legittimità l'ingiunzione fiscale, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, abbia una duplice funzione.


Da un lato, si legge in sentenza, è titolo esecutivo (in quanto atto unilaterale formato dalla P.A nell'esercizio dei propri poteri), nonché atto prodromico all'inizio della procedura esecutiva (equivalente all'atto di precetto del giudizio civile) e dall'altro vale come messa in mora.


L'ingiunzione, secondo il Giudice di Pace, "non postula alcuna preventiva costituzione in mora, come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910, che al primo comma stabilisce che il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'Ente impositore di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta".


Invece, nel caso di specie, non è stata iniziata alcuna procedura esecutiva e il debitore è stato ritualmente informato, prima con la notificazione del verbale sotteso al titolo esecutivo e poi successivamente con la notificazione del presente atto impugnato con il contestuale avviso di pagamento pena l'inizio degli atti esecutivi. Da qui il respingimento del ricorso.

Ingiunzione fiscale: niente esecuzione senza avviso

[Torna su]

Sempre in relazione al mancato invio della comunicazione ex art. 1, comma 544, cit. merita segnalazione anche una precedente pronuncia (sent. n. 134/2020) con cui il Giudice di Pace di Milano ha ritenuto invece di accogliere l'istanza dell'opponente, ex art. 3 R.D. 639/2010 e art. 32 d.lgs. 150/2011, che lamentava la nullità dell'ingiunzione per il mancato invio della predetta comunicazione.


Per approfondimenti: Ingiunzione fiscale: niente esecuzione senza avviso

Per giudice meneghino l'invio di tale comunicazione è obbligatorio "anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex R.D. 369/1910 e non solo per le cartelle esattoriali di cui all'art. 50 del d.P.R. 602/1973", conclusione avvalorata dalla previsione di cui all'art. 36, comma 2, del D.L. 248/2007 che parifica l'ingiunzione fiscale al ruolo per la parte inerente la riscossione coattiva.

Stante l'equiparazione dell'ingiunzione ex R.D. 639/1910 alla cartella esattoriale, si è ritenuto potersi affermare la compatibilità delle norme del titolo secondo del d.P.R. 602/1973 relativamente alla riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali.

A conferma dell'equivalenza funzionale viene richiamata anche consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., SS.UU., n. 10958/2005) e la previsione di cui dall'art. 15, comma 8-quindecies, del D.L. 278/2009 (conv. in legge 102/2009) in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada.

In conclusione, secondo il Giudice di Pace di Milano, si dovranno rispettare le previsioni normative per l'attuazione delle procedure cautelari ed esecutive, a norma del d.P.R. 602/1973, anche nel caso in cui tali istituti siano attuati a seguito della notifica dell'ingiunzione fiscale con necessaria osservanza dei principi di cui all'art 1 comma 544 della L. 22/2012.

Scarica pdf Giudice di Pace Parma, sentenza n. 157/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: