Il Giudice di Pace di Milano precisa che anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione fiscale è obbligatoria la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, stante l'equivalenza con la cartella di pagamento

di Lucia Izzo - Anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex R.D. 639/1910, e non solo per le cartelle esattoriali di cui all'art. 50 del d.P.R. 602/1973, è obbligatorio inviare la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, stante l'equivalenza funzionale tra ingiunzione e cartella di pagamento.

Lo ha precisato il Giudice di Pace di Milano nella sentenza n. 134/2020 (sotto allegata), pronunciandosi sull'opposizione proposta da un uomo contro l'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti dal Comune in relazione a verbali di accertamento d'infrazione al Codice della Strada per oltre 3.600 euro.

Preventiva comunicazione e dettaglio iscrizioni a ruolo

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Tra le doglianze poste a fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamenta il mancato invio della preventiva comunicazione, ex art. 1, comma 544 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), degli importi iscritti a ruolo che, a detta del magistrato capitolino, appare fondata e assorbente rispetto agli altri motivi.


Il predetto comma 544 precisa che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della norma (1/1/2013), salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Ingiunzione fiscale parificata al ruolo

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Secondo il magistrato onorario, l'invio della comunicazione predetta risulta obbligatorio anche per i debiti il cui titolo esecutivo sia costituito da ingiunzione ex R.D. 639/1910 (T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e non solo per le cartelle esattoriali di cui all'art. 50 del d.P.R. 602/1973.

Questo, si legge in sentenza, sulla base del fatto che, come previsto esplicitamente dall'art. 36, comma 2, del D.L. 248/2007 (convertito in legge 31/2008), l'ingiunzione fiscale viene parificata al ruolo per la parte inerente la riscossione coattiva.

Tale norma, infatti, precisa che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973 se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del D.L. n. 203/2005.

Stante l'equiparazione dell'ingiunzione ex R.D. 639/1910 alla cartella esattoriale, si ritiene potersi affermare la compatibilità delle norme del titolo secondo del d.P.R. 602/1973 relativamente alla riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali.

L'equivalenza funzionale tra l'ingiunzione e la cartella di pagamento è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/2005, secondo cui l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata) e dall'art. 15, comma 8-quindecies del D.L. 278/2009 (conv. in legge 102/2009) in materia di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni del Codice della Strada.


Ciò consente, secondo il Giudice di Pace, di ritenere che l'obbligo delle previsioni normative che devono rispettarsi per l'attuazione delle procedure cautelari ed esecutive a norma del d.P.R. 602/1973 debbano rispettarsi anche nel caso in cui tali istituti siano attuati a seguito della notifica dell'ingiunzione fiscale con necessaria osservanza dei principi di cui all'art 1 comma 544 della L. 22/2012. Stante l'accoglimento dell'opposizione, nulla sarà dovuto a tale titolo e il Comune dovrà anche rifondere le spese del procedimento.

Accertamento esecutivo: le novità della manovra di bilancio 2020

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Giova rammentare le recenti modifiche recate dalla manovra di bilancio 2020 in materia di "accertamento esecutivo degli enti locali" che saranno operative dal 1° gennaio 2020 e riguarderanno non solo i tributi, ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle contravvenzioni stradali.


Per approfondimenti Tasse locali: sollecito di pagamento obbligatorio


Ciò consentirà agli enti locali di emettere un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata. Tuttavia, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto sia divenuto titolo esecutivo, ma prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, si prevede che gli enti debbano inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.


In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 228/2012, si prevede che per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni sia ridotto a sessanta giorni.

Scarica pdf Giudice di Pace Milano, sent. 134/2020

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