Custodia carceraria e arresti domiciliari per la Cassazione sono misure cautelari corrette per chi truffa con particolare astuzia delle persone anziane

Misure cautelari severe per chi truffa ignobilmente persone anziane

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Severo il giudizio della Cassazione per chi truffa le persone anziane. Corrette pertanto le misure cautelari della custodia carceraria e degli arresti domiciliari applicate agli indagati, stante il pericolo di recidiva. Queste in sintesi le considerazione contenute nella sentenza n. 10176/2021 (sotto allegata) della Cassazione, che considera particolarmente ignobile truffare persone anziane da cui gli indagati sono riusciti a farsi consegnare quantità "sproporzionate" di denaro, fingendosi tecnici del gas. Per capire meglio però le ragioni di queste considerazioni, vediamo cosa è successo più in dettaglio.

Truffe aggravate ai danni di persone anziane

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Il Giudice di primo grado, accogliendo solo in parte l'appello del P.M contro l'ordinanza con cui il G.I.P ha respinto l'applicazione di misure custodiali nei confronti di cinque indagati, dispone la custodia in carcere per uno degli indagati e gli arresti domiciliari per gli altri quattro.

Il soggetto nei cui confronti è stata disposta la custodia in carcere è stato indagato per indebito utilizzo di bancomat e per tutta una serie di truffe, aggravate per il fatto di averle commesse ai danni di persone anziane, che quindi si trovavano in condizione di minorata difesa. Due di queste truffe sono state commesse in concorso con un altro indagato, agli altri tre invece è stata contestata la consumazione in concorso di una truffa unica, con la stessa aggravante.

Custodia carceraria e arresti domiciliari

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  • Gli indagati ricorrono in Cassazione, assistiti dai rispettivi difensori per chiedere l'annullamento dell'ordinanza.
  • Tre di loro lamentano vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce del decorso del tempo e alla possibilità di prevedere una misura più leggera rispetto a quella degli arresti domiciliari
    .
  • I difensore di uno degli indagati censura la motivazione sulla sussistenza dell'urgenza di soddisfare alcuna delle esigenze cautelari.
  • Il difensore del soggetto sottoposto alla custodia in carcere chiede l'annullamento dell'ordinanza perché il suo assistito è tossicodipendente, incapace per tale ragione, d'ideare e realizzare delle truffe. Fa presente inoltre che in ogni caso avrebbe destinato l'introito derivante dalle vendite dei dispositivi per acquistare sostanze stupefacenti. Non sussiste inoltre alcuna esigenza cautelare per l'assenza di un pericolo di recidiva. L'indagato infatti non ha mai svolto un ruolo attivo nell'azienda, per la cui chiusura, tra l'altro, si è già recato dal un commercialista.

Più articolato il ricorso di un'indagata, che solleva i seguenti tre motivi di ricorso in Cassazione.

  • Con il primo evidenzia il valore di mero sospetto dell circostanze indicate dal Tribunale e quindi la loro inidoneità a dimostrare la conoscenza delle operazioni illecite contestate all'indagata.
  • Con il secondo lamenta l'insussistenza dell'attualità del pericolo stante il tempo trascorso (primavera 2018), l'assenza di un'occasione specifica per delinquere, l'incensuratezza dell'indagata e il successivo svolgimento di attività lavorativa.
  • Con il terzo infine non comprende la scelta degli arresti domiciliari, visto che anche una misura meno afflittiva avrebbe soddisfatto le esigenze cautelari.

Truffa ai danni di anziani: corretti carcere e arresti domiciliari

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10176/2021 dichiara inammissibili tutti i ricorsi avanzati.

Tralasciando le questioni meramente processuali analizzate nella prima parte della sentenza, per quanto riguarda il ricorso del soggetto sottoposto alla misura della custodia carceraria la Cassazione lo respinge perché inammissibile a causa della sua estrema genericità.

Gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ritengono che l'indagato, anche se tossicodipendente, fosse pienamente consapevole del corrispettivo pagato dalla anziane vittime per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza forniti dalla ditta di cui era titolare e della "enorme sproporzione tra il prezzo ed il valore dei beni, alla luce di una serie di circostanze in gran parte documentati, del tutto obliterate nel ricorso." La Cassazione infatti, come il Tribunale, ritiene che la presa in carico dell'indagato dal Sert non prova l'assenza di piene capacità mentali. L'acquisto della droga con i proventi della truffa inoltre non avrebbe comunque tolto valore alla gravità di quanto commesso.

Importante poi il punto della sentenza in cui la Cassazione precisa che: "In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il Tribunale ha evidenziato la pluralità e le modalità delle truffe, realizzate in danno di vittime molto anziane, nonché la personalità estremamente negativa del ricorrente, desumibile sia dai suoi gravi precedenti penali (per tentata estorsione, furto in abitazione e porto d'armi) sia dai precedenti giudiziari specifici, anche per fatti successivi a quelli di cui si tratta, pacificamente utilizzabili ai fini del giudizio sul pericolo di reiterazione del reato."

Del tutto inconsistente che l'indagato si sia rivolto a un commercialista per chiudere la ditta, visto che anche questa azione, non pare idonea a scongiurare il pericolo della commissione di altri reati della stessa specie.

In relazione all'ultimo ricorso la Cassazione ritiene significativo e non neutro, come sostenuto dalla difesa, l'apporto dell'indagata al reato contestato, visto che sul conto della stessa sono stati versati quasi 7000 euro, sottratti all'anziana vittima "a fronte della fornitura di dispositivi del valore complessivo di 90 euro." Dispositivi installati dai due sedicenti tecnici del gas, in possesso dei documenti e del Pos del titolare della ditta, sottoposto alla custodia carceraria.

In ordine alle esigenze cautelari la Cassazione rileva poi che il Tribunale ha ritenuto correttamente come il pericolo di recidiva si possa desumere dalla gravità della truffa realizzata "con particolare callidità" e dal fatto che la donna ha dei precedenti giudiziari per furto in abitazione e per una truffa analoga a quella di cui si discute. Sussiste quindi, come rilevato dal Tribunale, il pericolo dell'attualità di reiterazione del reato. Il parziale mutamento dell'oggetto della ditta e il tempo trascorso dai fatti inoltre non sono idonei a escludere il pericolo di recidiva specifica. In ordine infine alla scelta della misura cautelare, il giudizio di adeguatezza e proporzionalità formulato dal Tribunale, ricorda la Cassazione, non è censurabile in sede di legittimità.

Scarica pdf Cassazione n. 10176/2021

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