Per la CTR di Catania, il Comune deve motivare la modifica del valore del bene oggetto di ICI specificando nel dettaglio i presupposti su cui si è basato

Modifica valore immobile: i criteri

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La Commissione Tributaria Regionale di Catania, Sezione XIII, con l'allegata Sentenza n. 2138 del 04 Marzo 2021, si è espressa in materia di accertamento Ici e dei criteri che impongono al Comune di specificare a quale presupposto concreto la modifica del valore del bene oggetto di imposta debba essere associata.

In particolare, il procedimento era stato avviato dalle doglianze di una contribuente che, pur avendo visto parzialmente accolto in primo grado il proprio ricorso avverso l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di residenza, lamentava che la Commissione Tributaria Provinciale di Catania non aveva dato il giusto peso alla circostanza che il Comune medesimo, nel contestarle il mancato pagamento dell'Ici, aveva violato il combinato disposto dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dello Statuto dei diritti del contribuente, ossia delle norme che impongono di effettuare la valutazione della base imponibile secondo criteri obiettivi e di motivare gli avvisi di liquidazione e di accertamento in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

Le indicazioni generiche non bastano

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Per la CTR, "In materia di ICI, quando il Comune si accinge ad accertare il valore venale non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno a mezzo di un imprecisato rinvio ai parametri indicati dal D.Lgs. 504 del 1992, art. 5, ma deve specificare a quale presupposto concreto la modifica del valore dell'immobile debba essere associata".

Nel caso di specie, tuttavia, l'atto impugnato dalla contribuente era stato motivato facendo riferimento al dato normativo in maniera automatica e acritica, "quasi con una clausola di stile", senza applicare in concreto i criteri astrattamente dettati dalla legge.

Il Comune deve provare i presupposti della tassazione

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Così, la Commissione Tributaria Regionale di Catania ha ritenuto di condividere la posizione dell'appellante, confermando che il Comune, nell'atto di accertamento, deve indicare i presupposti della tassazione "passando dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito vantato nei confronti del contribuente, fornendo in fase contenziosa la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art.2697".

Di fronte a una simile violazione dei criteri normativi che impongono all'ente locale di legittimamente motivare il proprio provvedimento impositivo, le doglianze del contribuente devono essere accolte: se la CTP non ha fatto buon governo

dei predetti principi, l'impugnazione avverso la sentenza emessa non può che essere giudicata fondata.

Avv. Paolo Calabretta del Foro di Catania

Scarica pdf sentenza CTR Catania n. 2138/2021

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