La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 5130/2007) ha stabilito che l'assemblea condominiale può legittimamente delegare alcuni condomini (commissione di condomini) "con l'incarico di esaminare i preventivi e le relative spese per valutare quali di essi sia meglio rispondente alle esigenze del Condominio" ma la decisione relativa all'affidamento dell'incarico e alla successiva ripartizione delle spese (trattandosi di funzione in delegabile), deve essere presa dall'assemblea. Difatti, precisa la Corte "la scelta ed il riparto effettuati dalla commissione perché siano vincolanti per tutti i condomini , (anche cioè per i dissenzienti)" vanno riportati in assemblea per l'approvazione con le maggioranze prescritte non essendo delegabili ai singoli condomini, anche riuniti in un gruppo, le funzioni dell'assemblea. I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno quindi ritenuto illegittimo il decreto ingiuntivo contro uno dei condomini che giustamente contestava la ripartizione delle spese perché non fondata su una decisione dell'assemblea.
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