La Corte Costituzionale ritiene di dover risolvere un'altra questione prima di pronunciarsi sulla questione del cognome paterno

La prevalenza del cognome paterno viola l'uguaglianza uomo-donna

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Incostituzionale imporre il cognome paterno in assenza di un diverso accordo dei genitori?

Con l'ordinanza n. 18 depositata l'11 febbraio 2021 (sotto allegata) la Consulta solleva una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 c.c. nella parte in cui dispone che, in assenza di un diverso accordo dei genitori, il cognome paterno debba prevalere su quello di entrambi.

La Corte Costituzionale ritiene che la disposizione in questione violi gli articoli 2, 3, 117 comma 1 della Costituzione e quest'ultimo in relazione agli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Può l'accordo dei genitori superare la regola del cognome paterno?

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La Consulta già chiamata a pronunciarsi sull'art. 262 c.c. comma 1, ai sensi del quale "Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre" ritiene che, per risolvere la questione d'illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bolzano, si debba prima rispondere alla seguente domanda: "L'accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre?"

Come spiegato chiaramente nella motivazione dell'ordinanza n. 18/2021, le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Bolzano "relative alla preclusione della facoltà di scelta del solo cognome materno, sono strettamente connesse alla più ampia questione che ha ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del cognome paterno."

Cognome del padre: "retaggio patriarcale da cambiare"

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La secolare prevalenza del cognome paterno trova riconoscimento, non solo nell'art 262 c.c., ma anche in altre disposizioni normative, sulle quali la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi in diverse occasioni.

L'ordinanza n. 21/2006 ad esempio ha chiarito che: "l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna."

La sentenza n. 286 del 2016 invece ha preso atto del fatto che: "in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità "sopravvive" la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, destinata a operare in mancanza di accordo espresso dei genitori". Intervento legislativo sollecitato, ma ad oggi ancora inattuato.

Alla luce delle suddette considerazioni e delle ulteriori esposte, la Consulta dubita quindi "della legittimità costituzionale della disciplina dell'automatica acquisizione del solo patronimico, che trova espressione nell'art. 262, primo comma, cod. civ."

Leggi anche Cognome del padre ai figli: è costituzionale?

Scarica pdf Corte Costituzionale n. 18/2021
Scarica pdf Comunicato Consulta 11 febbraio 2021

Foto: 123rf.com
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