L'art. 737 c.c. prevede che il coniuge e figli del de cuius, nonché i discendenti debbano conferire ai coeredi tutto ciò che abbiano ricevuto dal defunto a seguito di donazioni dirette o indirette, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati

L'art. 737 c.c.

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L'art. 737 c.c. prevede che il coniuge e figli del de cuius, nonché i loro discendenti debbano conferire ai coeredi tutto ciò che abbiano ricevuto dal defunto a seguito di donazioni dirette o indirette, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

Si tratta di una forma particolare di divisione ereditaria denominata collazione che risponde all'esigenza di riequilibrare il contenuto degli assi ereditari dei coeredi a fronte di atti di liberalità posti in essere in vita dal defunto. La dottrina si è a lungo interrogata sulla ratio di tale istituto e sembra ora orientata nel ritenere che la collazione non miri a garantire agli eredi l'ottenimento di una porzione dell'asse ereditario, quanto piuttosto a riportare ad equità le posizioni dei coeredi.

Natura giuridica della collazione

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La dottrina e la giurisprudenza dominanti facendo leva sul dato testuale della norma ritengono che la collazione configuri una vera e propria obbligazione a carico dell'erede donatario, nei confronti degli altri coeredi. Si tratta di un'obbligazione che sorge ex lege al momento dell'apertura della successione posta a carico di determinati soggetti individuati espressamente dall'art. 737 c.c.. I soggetti tenuti al conferimento dei beni sono infatti il coniuge e i discendenti del de cuius che abbiano assunto la qualità di donatari.

La collazione opera nei confronti di tutti gli eredi legittimi o testamentari del de cuius, i quali vedranno accresciuto realmente l'asse ereditario. Si suole infatti distinguere la collazione

, che è una vera e propria riunione c.d. reale, dalla riunione fittizia che dà luogo invece ad una mera operazione di calcolo. Le distinzioni tra queste due figure si rinvengono anche sul piano soggettivo dal momento che la collazione opera in caso di comunione sussistente tra figli, discendenti o coniuge del de cuius, mentre invece la riunione fittizia opera con riguardo ai soli legittimari. Emerge infatti chiaramente la differente ratio che si pone alla base dei due istituti essendo la riunione fittizia una ricostruzione del patrimonio del defunto volta a verificare se vi sia stata o meno una lesione di legittima.

Dal punto di vista operativo la collazione può avvenire o in natura e quindi mediante il reale conferimento dei beni ricevuti in donazione ovvero mediante c.d. imputazione, quindi detraendo il valore del bene donato dalla porzione del donatario. La collazione per imputazione deve essere effettuata avendo riguardo al valore del bene con riferimento al momento dell'apertura della successione. Al riguardo merita evidenziare che l'imputazione costituisce l'unica modalità di collazione per quanto riguarda i beni mobili ai sensi dell'art. 750 c.c., viceversa per quanto riguarda i beni immobili il coerede può decidere se corrispondere il conferimento in natura.

I presupposti

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Oltre ai presupposti di carattere soggettivo di cui si è detto, la dottrina maggioritaria annovera tra i presupposti oggettivi della collazione anche l'esistenza di un relictum da dividere. Tale impostazione, che sembra essere tuttora prevalente anche in giurisprudenza, si basa sulla considerazione secondo cui essendo la collazione una forma di divisione l'esistenza di una comunione sarebbe un presupposto necessario al fine della sua operatività. Un orientamento minoritario invece, peraltro avallato da un unico e remoto precedente di legittimità [Cass. n. 69 del 1988], annovera tra i presupposti della collazione non tanto la comunione ereditario, quanto piuttosto la coeredità, ovvero la sussistenza di più vocazioni ereditarie accettate dai coeredi. In altri termini secondo questa diversa impostazione l'obbligo di conferire i beni donati sorgerebbe automaticamente a seguito dell'apertura della successione e opererebbe quindi dal momento dell'accettazione dell'eredità indipendentemente dall'esistenza o meno di un relictum ereditario.

L'oggetto

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L'art. 737 c.c. prevede che costituisca oggetto di collazione "tutto ciò che [sia stato] ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente". Le norme successive prevedono poi dei limiti sia di carattere soggettivo che operativo.

In particolare con riferimento al coniuge, l'art. 738 c.c. esclude dall'ambito operativo della collazione le donazioni ricevute dal coniuge che siano di "modico valore", viceversa con riguardo ai discendenti si ritiene che sia passivo di collazione tutto ciò che il defunto abbia donato in vita ancorché ritenesse di far fronte ad un obbligo morale.

L'art. 741 c.c. prevede inoltre che sia soggetto a collazione tutto ciò che il defunto ha speso a favore dei discendenti per assegnazioni fatte per causa di matrimonio, o per avviarli all'esercizio di una determinata attività produttiva o professionale, così come per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione. Si tratta di particolari figure di donazione c.d. donazioni di sistemazione caratterizzate da una stretta connesse ad una esigenza particolare del discendente.

Sono viceversa escluse ex art. 742 c.c. le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per causa di malattia, né quelle di carattere ordinario effettuate per abbigliamento o per nozze. Sono inoltre escluse dalla collazione gli atti di liberalità effettuati in conformità agli usi di cui all'art. 770, secondo comma c.c..

Inoltre, ai sensi dell'art. 739 c.c., il donatario è tenuto a conferire all'asse ereditario solamente le donazioni effettuate a lui personalmente e non anche quelle effettuate ai propri discendenti o al coniuge ove succedendo a costoro ne abbia conseguito un vantaggio. Il principio secondo cui sono soggette a collazione soltanto le donazioni effettuate personalmente al coerede trova però una deroga al successivo art. 440 c.c. laddove prevede che se il discendente è succeduto per rappresentazione allora è tenuto al conferimento di ciò che è stato donato all'ascendente, anche ove abbia rinunciato all'eredità.


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