Il Governo ha pubblicato le faq, con le precisazioni rispetto ai quesiti ricorrenti su spostamenti consentiti, visite a parenti e amici

Le faq sugli spostamenti

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Sia il "decreto Natale", sia il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, stabiliscono le misure anticovid e la normativa adottata nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021. da qui la divisione: zone rosse, nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021; zone arancioni, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4, 9 e 10 gennaio 2021; e le zone gialle, nei giorni 7 e 8 gennaio 2021, nei quali vige anche l'ulteriore divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome. L'Esecutivo ha pubblicato le faq, con le precisazioni rispetto ai quesiti ricorrenti.

Fino al 15 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia Autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia Autonoma. La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. In particolare: per oggi tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all'interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Nelle eventuali zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all'interno del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; per il 9 e 10 gennaio si applicano in tutto il territorio nazionale le maggiori restrizioni previste per le "zone arancioni". Tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio Comune, quindi anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all'interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano. Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno invece consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi non per fare visita a parenti o amici. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; dall'11 al 15 gennaio tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all'interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Nelle eventuali zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all'interno del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In ogni caso, sarà possibile, anche nelle zone arancioni, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: di conseguenza, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro questi limiti orari e territoriali. Nelle eventuali zone rosse, tali spostamenti saranno consentiti verso una sola abitazione privata una volta al giorno, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Fino al 15 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente. Gli spostamenti verso le seconde case in una Regione diversa dalla propria sono vietati fino al 15 gennaio. Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 15 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un'altra Regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

Visite a parenti e amici, coniuge/partner non convivente

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Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Nel caso di coniuge/partner che vivono in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi) sarà possibile un ricongiungimento solo se il luogo scelto coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione. Visto il divieto di spostarsi tra Regioni differenti, in vigore fino al 15 gennaio, se si lavora in una Regione e si è residenti in un'altra e il coniuge/partner lavora in una terza Regione, sarà possibile che uno dei due raggiunga l'altro nella città di residenza?

Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c'è l'abitazione solitamente utilizzata dalla coppia. Visto il divieto di spostarsi tra Regioni differenti, in vigore fino al 15 gennaio, se lavoro in una Regione e sono residente in un'altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione, potrà raggiungermi nella mia città di residenza?

Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c'è l'abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

Violazioni, cosa fare se non si condivide il verbale di accertamento

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La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.


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