Per il Consiglio di Stato, nessun divieto di accesso al domicilio dei pazienti Covid per i medici generali che anzi devono collaborare in sinergia con gli USCAR

Medici e pediatri generali non devono visitare a casa i malati Covid

[Torna su]

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8943/2020 (sotto allegata) riconosce ai medici la facoltà di far visita ai propri pazienti in quarantena per Covid. Decisione che il Consiglio emette su ricorso della Regione Lazio, che ricorre per ottenere la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 11991/2020 che, in accoglimento del ricorso avanzato dal Sindacato dei Medici e da alcuni medici di medicina generale, ha annullato in parte gli atti impugnati, affermando che: "Nel prevedere che le Regioni "istituiscono" una unità speciale "per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero", la citata disposizione rende illegittima l'attribuzione di tale compito ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell'assistenza domiciliare ordinaria (non Covid)".

In sostanza, visto che il decreto n. 18/2020 all'art. 4 bis ha istituito delle unità speciali per la gestione domiciliare dei pazienti Covid, ai medici di medicina generale è vietato fare visite ai pazienti affetti da Coronavirus che si trovano in quarantena presso il proprio domicilio.

Fondamentale il ruolo dei medici nell'emergenza Covid

[Torna su]

La Regione Lazio, nel ricorrere al Consiglio di Stato, espone che deve ritenersi errata "l'affermazione secondo la quale la ratio dell'art. 4 bis DL 18/2020 deve individuarsi nella necessità di non "distrarre" i medici di base dal proprio compito d'istituto, con attribuzione di "compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all'interno del SSR".

Come prevede il recente accordo Nazionale Collettivo, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, è riconosciuto un "ruolo proattivo nel rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione nella trasmissione della Sars-Cov 2." Ne consegue che "nessuna "distrazione" dai propri compiti di istituto vi sarebbe, posto che la visita domiciliare del proprio assistito costituisce parte integrante dei compiti del medico di medicina generale, in ispecie nell'attuale fase epidemiologica in cui l'elevatissimo numero di contagi richiede sinergia degli interventi e pluralità di risorse mediche, non affrontabili con le pur numerose USCAR istituite." Da ultimo precisa e ricorda che "in ogni caso le misure adottate rientrerebbero appieno nei profili organizzativi e gestionali della sanità, riservati dall'art. 117 cost. alle Regioni."

Per i medici nessun divieto di accesso al domicilio del paziente Covid

[Torna su]

Il Consiglio di Stato adito, con la sentenza n. 8943/2020 pubblicata il 18 dicembre 2020, accoglie il ricorso della Regione Lazio per le ragioni che si vanno a esporre.

Dalla lettura dell'art. 4-bis D.L. n. 18/2020 si evince che si pone la finalità di alleggerire il lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale, dal "carico" provocato dall'esplosione pandemica, attraverso l'istituzione di una struttura in grado di assistere il paziente al proprio domicilio "a richiesta dei primi, ove questi, attanagliati da una fase di così diffusa morbilità e astretti dalle intuibili limitazioni temporali e fisiche, o anche legate all'indisponibilità temporanea di presidi efficaci, non possano recarsi al domicilio del paziente, o ritengano, in scienza e coscienza, nell'ambito della propria autonoma e libera valutazione medica, che sia necessaria o preferibile l'intervento della struttura di supporto."

Con tale disposizione non si deroga ai LEA, al contrario, si vuole garantire la loro effettività grazie al supporto straordinario degli USCAR che operano in sinergia con medici e pediatri. Non è corretto quindi interpretare le disposizioni della norma suddetta come contenenti un divieto assoluto per i medici di recarsi al domicilio dei pazienti affetti da Covid, anche perché il rischio è quello di depotenziare la risposta sanitaria alla crisi pandemica e di gettare nel panico quelle persone già affette da patologie croniche che, qualora dovessero contrarre il Covid, si vedrebbero abbandonate dal medico che li segue da anni.

Il Consiglio di Stato sottolinea infine, come allegato dalla Regione, che le associazioni più rappresentative dei medici hanno già stipulato un accordo che prevede l'accesso dei medici generali presso il domicilio dei pazienti per eseguire i tamponi antigenici rapidi o altro test diagnostico, anche se, a tutela dei medici, si dispone che, in mancanza di dispositivi di protezione individuale per eseguire i suddetti test, costoro sono esonerati da tale incombenza e che il rifiuto non è considerato omissione e non è presupposto per avviare un'azione disciplinare.

Accordo che quindi non fa che confermare il principio già ricavabile dall'ordinamento, ossia che spetta al medico di medicina generale valutare se procedere o meno all'accesso domiciliare, avvalendosi, in assenza dei dispositivi di protezione, del supporto degli USCAR.

Leggi anche Medici di base: no assistenza domiciliare ai malati Covid

Scarica pdf Consiglio di Stato sentenza n. 8943/2020

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: