La Cassazione si discosta dal consolidato orientamento e chiama le Sezioni Unite a vagliare il superamento dell'automatismo che fa decadere l'assegno con la costituzione della nuova famiglia di fatto

Nuova convivenza e assegno divorzile: il revirement della Cassazione

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Saranno le Sezioni Unite a pronunciarsi sull'automatismo che prevede che con la costituzione della nuova famiglia di fatto si determini la perdita dell'assegno divorzile. I giudici della prima sezione civile della Corte di Cassazione, infatti, hanno preso le distanze dall'orientamento secondo il quale la semplice convivenza more uxorio con altra persona provoca, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l'immediata soppressione dell'assegno divorzile.


Con l'ordinanza interlocutoria n. 28995/2020 (sotto allegata) gli Ermellini hanno rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civile trattandosi di una questione ritenuta di massima e particolare importanza ai sensi dell'art. 374, secondo comma, del codice di procedura civile.


Nel caso in esame, una ex moglie aveva chiesto al giudice di riconoscerle ugualmente l'assegno divorzile, nonostante la stessa avesse instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno dal quale aveva avuto una figlia.

Una richiesta sulla quale pesa la storia matrimoniale della donna, durata nove anni, e che l'aveva portata a rinunciare a un'attività professionale per dedicarsi interamente ai figli e ciò anche dopo la separazione personale dal marito, il quale aveva potuto, invece, applicarsi completamente al proprio successo professionale quale amministratore e proprietario di una delle più prestigiose imprese di commercializzazione e produzione delle calzature in Italia, con un fatturato all'estero pari a qualche milione di euro.

L'ex moglie, invece, non più in età per poter reperire un'attività lavorativa, aveva vissuto e viveva con i figli dell'assegno divorzile e si era poi unita all'attuale compagno (da cui aveva avuta una bambina) che con il suo lavoro da operaio percepiva un reddito lavorativo di poco più di mille euro al mese, un importo "falcidiato" dal mutuo per acquistare la casa presso la quale convivevano anche i figli del precedente matrimonio, studenti.

La funzione dell'assegno divorzile dopo le Sezioni Unite 2018

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La Corte di Cassazione ritiene che le ragioni del ripensamento derivino da un completo scrutinio del canone dell'autoresponsabilità e dei suoi corollari: tale principio, si legge nel provvedimento, nel disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali che conseguono alla pronuncia di divorzio, si trova ad operare non soltanto per il futuro, chiamando gli ex coniugi che costituiscano con altri una stabile convivenza a scelte consapevoli di vita e conseguenti assunzioni di responsabilità, anche a detrimento di pregresse posizioni di vantaggio di cui il nuovo stabile asseto di vita esclude una permanente e immutata redditività.

Il principio, infatti, lavora anche per il passato e sul fronte dei presupposti del maturato assegno divorzile del quale deve individuarsi una funzione compensativa, stante il carattere composito riconosciuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018.

Per i giudici va dunque colta l'esigenza, piena, di dare all'assegno divorzile una lettura che, emancipandosi dalla prospettiva diretta a valorizzarne la natura assistenziale, resti invece finalizzata a riconoscere all'ex coniuge economicamente più debole un livello reddituale adeguato al contributo fornito all'interno della disciolta comunione per la formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge

Pertanto, dopo una vita matrimoniale che si è protratta per un apprezzabile arco temporale, l'ex coniuge economicamente più debole, che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa pure all'affermazione lavorativo-professionale dell'altro coniuge, acquista il diritto all'assegno divorzile.

Principio di autoresponsabilità e assegno di divorzio anche in caso di convivenza

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In pratica, il beneficiario gode dell'assegno divorzile non solo perché soggetto economicamente più debole, ma anche per quanto egli abbia fatto e sacrificato nell'interesse della famiglia e dell'altro coniuge, il tutto per un percorso in cui le ragioni assistenziali perdono di forza, lasciando il posto a quelle dell'individuo e alla sua dignità

Pertanto, la Cassazione ritiene che il principio di autoresponsabilità, come ricostruito anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 cit., non possa escludere e per intero il diritto all'assegno divorzile là dove il beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo. A tal fine, si ritiene necessaria una differente declinazione, più vicina alle ragioni della concreta fattispecie, e in cui si combinano la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazione di pregresse posizioni in quanto entrambi esito di consapevoli e autonome scelte della persona

In tal caso, per i giudici della prima sezione, ben potrebbe dunque ritenersi il permanere del diritto all'assegno di divorzio nella sua natura compensativa, mentre resta al giudice di merito, al più, accertare l'esistenza di ragioni per un'eventuale rimodulazione del primo, qualora la nuova scelta di convivenza si riveli migliorativa delle condizioni economiche e patrimoniali del beneficiario e tanto rispetto alla funzione retributiva dell'assegno segnata, come tale, dall'osservanza di una misura di autosufficienza.

In conclusione, si legge nel provvedimento, la questione per cui si sollecita l'intervento delle Sezioni Unite è quella d stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, definita all'esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell'ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all'assegno divorzile, si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell'assegno, oppure se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dall'obiettiva valorizzazione del contributo dato all'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengano dell'assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazioni da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento.

Scarica pdf Cassazione ordinanza interlocutoria n. 28995/2020

Foto: 123rf.com
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