Per il Giudice di pace di Andria, sia la soppressione del volo aereo che il ritardo ricadono nel il campo di applicazione della convenzione di Montreal

Voli: competenza secondo la convenzione di Montreal

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La convenzione di Montreal, alla quale l'Italia ha aderito, stabilisce, tra le altre cose, in che modo debba essere individuata la competenza giurisdizionale nei conflitti che vedono contrapposti i vettori aerei e i loro passeggeri.

L'articolo 33, in particolare, stabilisce che l'attore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dalla compagnia aerea può rivolgersi, a sua scelta, alternativamente:

  • al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto;
  • al tribunale del luogo di destinazione.

A quali danni si applica la convenzione

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La medesima convenzione chiarisce, poi, che le sue previsioni si applicano alle seguenti fattispecie:

  • morte e lesioni dei passeggeri,
  • danni ai bagagli,
  • danni alla merce,
  • danni da ritardo.

La soppressione del volo è un ritardo

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Per il Giudice di pace di Andria, nel concetto di danno da ritardo va compreso anche il danno da soppressione di un volo e ciò perché, utilizzando le parole del giudice, "Anche la soppressione del volo … è normalmente causa di un ritardo nel completamento della complessiva operazione di trasporto aereo fino a destinazione, foriero di disagi o di danni per gli interessati".

Ad affermarlo è la sentenza numero 152/2020 qui sotto allegata, che ha accolto le domande di risarcimento di diversi passeggeri rappresentati dagli avvocati Massimiliano Matera e Antonio Gaudio.

La convenzione di Montreal va interpretata in maniera estensiva

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Non è quindi possibile ritenere che la convenzione di Montreal si occupi solo del ritardo del volo e non anche delle ipotesi di soppressione.

Occorre, infatti, interpretare le sue norme in maniera complessiva, considerando la finalità delle stesse di coprire le principali ipotesi di danni alle persone e alle cose connesse con il trasporto aereo internazionale.

Diversamente, si giungerebbe all'inammissibile conclusione di limitare incongruamente la tutela del viaggiatore, ritenendo che un'ipotesi più grave di inadempimento (ovverosia la soppressione del volo) rimanga esclusa dal campo di applicazione della predetta convenzione, mentre ne sia ricompresa un'ipotesi più tenue (ovverosia il semplice ritardo).

Si ringrazia l'Avv. Massimiliano Matera per il provvedimento

Scarica pdf sentenza GdP Andria numero 152/2020
Valeria Zeppilli

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