Lo spostamento di sede del dipendente può essere impedito solo per eccezionali esigenze dell'amministrazione

Assegnazione temporanea del dipendente

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Si susseguono le sentenze in materia di assegnazione temporanea del dipendente ai sensi dell'art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, norma che disciplina appunto l'assegnazione dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, stabilendo che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

La sentenza del Tar Lazio

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La Sezione Prima Quater del Tar Lazio si è espressa sul tema, con la recente sentenza n. 12110/2020 pubblicata in data 18.11.2020.

Questo il fatto in estrema sintesi.

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Roma, impugna la nota con la quale il Direttore centrale per le risorse umane respinge la sua motivata istanza ex art. 42 bis.

Il dipendente chiarisce di svolgere solo mansioni esecutive e di non avere specifiche qualifiche professionali, per cui l'ufficio non potrebbe avere ripercussioni negative derivanti dall'assegnazione dell'interessato presso altra sede.

Di mezzo c'è però il parere negativo del questore di Roma, il quale fa presente che sussiste la necessità di disporre del maggior numero di risorse umane, onde garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in capitale e provincia, attesa pure l'allerta terrorismo ad altri livelli in città.

Sul fronte, invece, della sede di auspicata destinazione del dipendente, a dire dell'amministrazione quel commissariato presenterebbe esigenze di minore complessità, pur avendo carenze organiche.

A complicare la trama del rigetto, l'amministrazione richiama poi la giurisprudenza negativa del Consiglio di Stato, che ritiene non applicabile l'istituto ai dipendenti delle forze dell'ordine, poichè si tratterebbe di personale assoggettato a disciplina speciale.

Accoglimento della domanda del dipendente

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Ebbene, la pronuncia del tribunale è nel senso di accogliere la domanda del dipendente.

Il Collegio spiega che l'appartenenza alle forze di polizia non può escludere in automatico l'applicazione della norma posta a tutela della paternità e maternità, ma richiede una valutazione caso a caso, per verificare le condizioni per un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.

Mentre, sulla questione delle esigenze eccezionali che possono eventualmente giustificare il diniego, i magistrati affermano che l'amministrazione deve opporre una reale difficoltà derivante dallo spostamento dell'interessato e non segnalare quei disagi che normalmente sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto, che così aumenta di una unità la scopertura di organico.

In definitiva, la possibilità di rigettare le istanze tendenti alla protezione dei minori in tenera età è assai circoscritta.

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