Bonus assunzioni: istruzioni Inps
Annamaria Villafrate |

Bonus assunzioni: istruzioni Inps

L'Inps fornisce istruzioni di dettaglio a tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare dello sgravio contributivo previsto dal decreto agosto

Via libera al bonus assunzioni

L'Inps con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020 (sotto allegata) fornisce istruzioni e precisazioni sul bonus assunzioni previsto e disciplinato dall'art. 6 del decreto legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020.

La parte finale del provvedimento, a cui si rimanda, descrive i passaggi del procedimento che il datore di lavoro deve compiere per poter essere ammesso all'agevolazione.

Cos'è il bonus assunzioni e quali sono i contratti interessati

Il bonus consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a dall'entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2020, esclusi i contratti di apprendistato e lavoro domestico. L'esonero dura fino a sei mesi, che decorrono dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato "ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta."

Detto bonus, come prevede il successivo art. 7 del decreto, è riconosciuto anche in favore dei datori che assumono a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nello stesso arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e in ogni caso sino ad un massimo di tre mesi.

L'esonero, precisa la circolare, si applica anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato se avviene nel medesimo arco temporale. Regola che si applica anche ai contratti di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

I datori che possono beneficiare del bonus

Possono accedere al bonus i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli del settore agricolo e i seguenti soggetti:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • gli enti trasformati in società di capitali, anche se a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Precisazioni sui rapporti che beneficiano del bonus

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (nuove assunzioni e trasformazioni di precedenti rapporti a termine) instaurati dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i contratti part-time. In quest'ultima ipotesi, ovviamente la misura della soglia massima di esonero è ridotta in base alla durata dell'orario di lavoro.

La misura è applicabile inoltre ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e alle assunzioni a scopo di somministrazione a tempo indeterminato.

Escluso invece il lavoro intermittente in quanto lavoro discontinuo e soggetto alla discrezionalità del datore nel quantum e nell'an.

Misura dell'esonero

L'entità dell'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 annuo (corrispondente ala soglia massima mensile di 671,66 euro) riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dall'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato mentre per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità. Esclusi dallo sgravio tutta una serie di contributi elencati e descritti nella circolare.

In ogni caso, ricorda l'Inps, l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e specificate nella circolare.

Condizioni per beneficiare del bonus

Per avere diritto al bonus però il datore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva;
  • non aver violato norme sulla tutela delle condizioni di lavoro e aver rispettato gli altri obblighi di legge;
  • aver rispettato gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
  • aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
  • comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'incentivo deve inoltre rispettare i principi generali in materia di fruizione degli incentivi previsti dall'art. 31 del Dlgs n. 150/2015.

Sgravio contributivo, aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

La circolare precisa poi che l'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, è misura selettiva che necessita, per tale caratteristica, della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L'Inps ricorda inoltre l'art. 6, comma 3, del decreto-legge in trattazione, prevede che l'esonero contributivo "è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta". Cumulabilità che può trovare applicazione solo se sussiste un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta.




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