L'Aiga è contraria all'utilizzo strumentale dell'emergenza Covid per continuare a creare un "processo eterno" con una prescrizione infinita

Coronavirus, le conseguenze dei ritardi solo sugli imputati

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Dall'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) un "no" categorico all'utilizzo dell'emergenza sanitaria in corso per comprimere i diritti degli imputati. Il riferimento è alle previsioni applicabili al processo penale previste nel decreto "Ristori bis, tese sostanzialmente a vanificare la celebrazione del Giudizio di appello e lasciare ricadere sugli imputati le conseguenze dell'assenza di testimoni e consulenti tecnici, quando questi siano stati colpiti dal Covid o in isolamento fiduciario.

Aiga, norme in contrasto con l'art. 111 della Costituzione

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Da questo angolo visuale, come chiarito in una nota, i Giovani avvocati «Le norme proposte dal Governo sono in totale contrasto con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, così come definiti dall'art. 111 della Costituzione e dalla Carta Europea dei diritti dell'Uomo». Da qui il diniego no all'utilizzo strumentale dell'emergenza da coronavirus verso la celebrazione di un «"processo eterno" con una prescrizione infinita» come nel caso dei reati ai quali si applicherà la riforma Bonafede in tema di prescrizione, che nel caso del decreto viene sospesa per cause del tutto indipendenti dall'azione degli imputati e dei loro difensori.

Aiga e processo penale, la tutela del contraddittorio

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La stessa associazione sottolinea l'importanza della tutela del contraddittorio nel processo penale in ogni grado di giudizio, ricordando come «l'appello non sia un inutile orpello, ma un giudizio previsto anzitutto a garanzia degli imputati innocenti che erroneamente siano stati riconosciuti colpevoli nel giudizio di primo grado, i quali non possano essere adeguatamente tutelati con un processo solo "cartolare", che non tenga conto di quando venga chiesta la rinnovazione del dibattimento». Le stesse disposizioni del Decreto Ristori bis appaiono in palese contrasto con il codice di procedura penale

«nella parte in cui - prosegue la nota - obbligano l'imputato (per mezzo del difensore) a richiedere la celebrazione "in presenza" venticinque giorni prima dell'udienza, quando i termini per la notifica dell'appello ai difensori ed imputati a mente dell'artt. 601 comma 3° e 5° c.p.p. è di soli venti giorni». Da qui la determinazione che «Il decreto rappresenta l'ennesima occasione perduta per specificare nel codice di procedura penale l'istituto del legittimo impedimento per avvocati ed imputati attinti dal Covid o dall'obbligo di isolamento fiduciario, ai quali spesso, pur agendo nel rispetto delle normative vigenti, non è stato riconosciuto dai giudici di merito alcun diritto al rinvio del processo, pur essendo a differenza di testimoni e periti, parti necessarie e fondamentali del giudizio».


Foto: 123rf.com
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