Per la Cassazione, il risarcimento per la morte del feto derivante da responsabilità medica può essere dimezzato rispetto ai parametri delle tabelle di Milano perchè l'affetto "è solo potenziale"

La morte del feto non è morte di un figlio

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Con una pronuncia che darà probabilmente modo di discutere, la Corte di cassazione, confermando quanto affermato dal giudice dell'appello, ha in sostanza sancito che la morte di un feto non può essere equiparata alla morte di un figlio.

Nell'ordinanza numero 22859/2020 qui sotto allegata, infatti, le due situazioni sono tenute ben distinte, almeno sotto il punto di vista della quantificazione del risarcimento cui si ha diritto nel caso in cui la morte sia derivata da responsabilità medica.

L'assenza di un rapporto oggettivo

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Ad assumere rilievo, nel ragionamento della Corte, è la circostanza che in caso di figlio nato morto manca un rapporto fisico e psichico oggettivo tra lo stesso e i genitori (o anche i nonni). A venire in rilievo, ai fini della quantificazione del danno, è la privazione di una relazione affettiva che, nei fatti, è solo potenziale, essendo mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita.

Assenza di parametri nelle tabelle di Milano

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Ciò posto, se nelle tabelle di Milano esistono dei parametri relativi alla perdita di una relazione affettiva concreta, riconducibile al danno per la morte di un congiunto, lo stesso non può dirsi con riferimento al caso, diverso, della perdita di una relazione affettiva solo potenziale, rispetto alla quale il tribunale milanese non ha predisposto una tabellazione espressa.

Risarcimento del danno da morte del feto

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In ragione di ciò, il giudice del merito deve provvedere al risarcimento esclusivamente sulla base di un criterio equitativo senza specifiche linee guida, che può ben portare alla liquidazione di una somma, in favore di ciascun genitore (ma anche di altri familiari, come ad esempio i nonni), pari alla metà del minimo riconoscibile secondo i parametri delle tabelle di Milano.

Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 22859/2020
Valeria Zeppilli

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