La procura apposta a margine del ricorso per Cassazione è valida anche nel caso in cui non siano indicate le generalità dei difensori sempre che sia possibile risalire con certezza al dato carente. Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 13979 dello scorso 26 settembre, precisando che, a tal fine, è necessario che tale lacuna possa essere colmata “dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi contenuta nell'intestazione dell'atto, nonché dalla sottoscrizione da essi apposta sia in calce a questo sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura”.
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