Per la Cassazione, è valida la procura non sottoscritta in proprio dal legale rappresentante. Vale il principio dell'idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo
di Valeria Zeppilli - In un ricorso per cassazione può accadere che l'atto indichi come proponenti sia un soggetto personalmente che una società della quale il primo è legale rappresentante. In tal caso, se nell'atto si riferisce che entrambi tali soggetti agiscono sulla base di una procura rilasciata dal difensore e apposta in calce al ricorso, non rileva il fatto che la dichiarazione di procura non indichi chi la fa e sia seguita solo da un timbro composto della denominazione della società e dell'indicazione dell'amministratore unico, sul quale è apposta una sottoscrizione per sigla.
Con la sentenza numero 10937/2017 qui sotto allegata, infatti, la Corte di cassazione ha chiarito che una simile circostanza non è idonea a giustificare l'eccezione di difetto di rilascio della procura da parte del legale rappresentante in proprio. La sottoscrizione, piuttosto, si deve reputare apposta anche in detta qualità.
Per i giudici, del resto, la procura alla lite va necessariamente interpretata in relazione al contesto dell'atto cui accede e senza dimenticare né il principio emergente dal terzo comma dell'articolo 156 del codice di procedura civile, ovverosia quello della c.d. idoneità dell'atto processuale inosservante delle forme al raggiungimento dello scopo, né gli ordinari criteri di interpretazione del tenore della procura conferita in calce alla luce delle risultanze dell'intestazione del ricorso.
Nel caso di specie era avvenuto proprio ciò: la procura non indicava espressamente chi la faceva ed era seguita solo dal timbro della società con la sigla del legale rappresentante.
Alla luce di quanto visto quindi, posto che nell'intestazione del ricorso, dopo che erano stati individuati come ricorrenti sia la società che il suo legale rappresentante in proprio, si diceva espressamente che entrambi erano rappresentati e difesi dal legale che sottoscriveva l'atto in virtù di procura in calce allo stesso, per la Corte di cassazione non c'è alcun dubbio circa la riferibilità del ricorso a entrambi.
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