In tema di rilascio del mandato al difensore per conto del Comune, la Corte di cassazione con la sentenza n. 15717, depositata il 18 luglio 2011 ha ricordato che è sempre competenza del sindaco rilasciare la procura alle liti anche se ciò non risulta dalla delibera della Giunta. Per questo se dall'intestazione dell'atto si comprende che la procura
è stata conferita dall'amministratore locale, nessuna incertezza può sorgere in ordine al soggetto che l'ha rilasciata e alla quale deve riferirsi la firma posta in calce al mandato. Il caso di specie origina dal ricorso di un cittadino che aveva citato in giudizio il Comune per richiedere il risarcimento del danno derivato all'immobile di sua proprietà a seguito di lavori compiuti dall'ente. La domanda, accolta dal giudice di primo grado, veniva respinta dalla Corte di Appello di Messina. Il caso finiva quindi in Cassazione dove si contestava la legittimità della firma del sindaco per il conferimento dell'incarico all'avvocato, in quanto apposta solo a titolo personale e non nella qualità di sindaco. La Corte, rigettando il motivo di ricorso, ha invece rilevato la regolarità del mandato richiamando il contenuto di una precedente decisione (la n.11516/2007). In sostanza nel caso di specie non sussiste incertezza della persona che ha conferito la procura al difensore con la conseguenza che la sottoscrizione figurante in calce al mandato deve intendersi riferita alla persona del Sindaco. Questo non esclude naturalmente la possibilità di delega ai dirigenti o ad esponenti apicali della struttura burocratica dell'ente per effetto di previsioni statutarie.
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