E' quanto prevede la legge 107/2020, con cui è stata creata una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

Affidamento minori in comunità: la nuova legge

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Più attenzione nei casi di affidamento minori a comunità grazie alle nuove norme in arrivo. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28 agosto 2020 la Legge n. 107 del 29 luglio 2020, con la quale è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

In particolare, il provvedimento di affidamento in comunità deve indicare espressamente: le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario; le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia.

Giudice onorario minorile, incompatibilità

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Per quanto riguarda i giudici onorari del tribunale per i minorenni o consiglieri onorari della sezione di Corte d'appello per i minorenni vengono stabilite le incompatibilità con coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture (coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente o il parente entro il secondo grado di questi) ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

Compiti della Commissione d'inchiesta

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La Commissione, istituita ai sensi dell'art. 82 Cost., concluderà i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura, e dovrà presentare alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Tra i suoi compiti:

- verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;

- verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 c.c. e dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

- verificare le modalità operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo;

- verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 c.c. e dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

- verificare l'effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;

- verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori, nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;

- effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;

- valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale;

- verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del CSM, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.


Foto: 123rf.com
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