Profili di illegittimità della scheda di valutazione impugnata. Violazione dell'obbligo di astensione da parte del compilatore-revisore della scheda.

I documenti caratteristici

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I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.

L'intervento delle autorità sopra indicate è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto ed esprimere un giudizio obiettivo.

Tutto questo secondo l'art. 2 D.P.R. n. 213/2002, modificato dal D.P.R. n. 255/06 e aggiornato dal D.P.R. n. 164/08.

Astensione dal giudizio

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Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.

La conseguenza diretta è che qualora dovessero emergere circostanze legate alla possibile mancata obiettività del singolo superiore per ostilità o per altra analoga causa, in virtù delle quali il superiore non si trovi nelle condizioni di esprimere un giudizio obiettivo egli, secondo quanto dispone il co. 2 art. 2 D.P.R. n. 213/02 è tenuto ad astenersi nel giudizio, facendone menzione nel documento caratteristico.

Casi di obbligo di astensione dall'esprimere valutazioni

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Più in generale, il nostro Ordinamento conosce un principio in forza del quale se c'è una conflittualità tra due dipendenti, anche quando c'è un rapporto di subordinazione dell'uno rispetto all'altro, esiste l'obbligo di astensione dall'esprimere valutazioni che incidono sulla carriera del sottoposto.

Infatti in questi casi esiste il dubbio dell'inesistenza o del venir meno della necessaria imparzialità nei giudizi espressi, in quanto il principio di astensione deve essere applicato tutte le volte in cui possa manifestarsi un sospetto di violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e di parità di trattamento.

I principi generali sull'astensione nell'ordinamento giuridico

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Volendo ritrovare questi principi generali nelle pieghe dell'Ordinamento giuridico italiano, bisogna guardare all'art. 97 della Costituzione

, secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ed, inoltre, all'art. 51 n. 4 del codice di procedura civile, secondo il quale il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa quale testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro, o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico.

Parliamo di principi generali che possono e devono essere applicati anche nell'attività amministrativa, dove si esprimono giudizi e valutazioni.

In effetti, a parte la disposizione di rango costituzionale, la citata norma di procedura prevede l'astensione del giudice che abbia già conosciuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, della stessa questione in relazione alla quale è nuovamente chiamato a decidere.

Il ricorso

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In sintesi: presentandosi una situazione come quella descritta sopra, sarà possibile proporre un ricorso al tribunale amministrativo regionale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati; i giudici disporranno che nella redazione della scheda valutativa per il periodo considerato siano incaricati compilatori e revisori diversi da chi ha già espresso le proprie valutazioni nella scheda precedente, appunto oggetto di impugnazione.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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