Una misura del decreto Semplificazioni stabilisce che il mancato pagamento di imposte per importi superiori a 5 mila euro può comportare l'esclusione dalla gara

Appalti, esclusi i furbetti delle tasse

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Nel decreto Semplificazioni, il legislatore interviene (nuovamente) sull'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e prevede che un operatore può essere escluso da una gara (appalti pubblici) se la stazione appaltante sa, e può dimostrare, che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. Era stato il decreto Sblocca cantieri ad avere previsto la stessa modifica che, in sede di conversione, non è stata però confermata.

Appalti, nuova normativa

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Nello specifico, l'art. 8, comma 5 lettera b) del nuovo Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 chiarisce che «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo». Questo non accade «quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande»

Decreto semplificazioni e appalti, applicabilità delle norme

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La novità introdotta dal decreto Semplificazioni riguarderà solamente le procedure di gara i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. In particolare si tratta dei bandi dal 18 luglio 2020 in poi, nonché in caso di contratti senza pubblicazioni di bandi o avvisi per le procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte o preventivi.

L'esclusione dalla gara nel codice dei contratti pubblici è stabilita in caso di violazioni - fiscali e contributive - gravi e definitivamente accertate.

Fino all'entrata in vigore del decreto Semplificazioni per poter escludere un operatore, le violazioni in ambito fiscale e contributivo dovevano essere accertate in maniera definitiva. Con le modifiche del decreto Semplificazioni, le violazioni potranno portare all'esclusione dalla gara anche quando non definitivamente accertate: quindi nei casi in cui l'operatore abbia impugnato l'atto impositivo ma non è stata ancora pubblicata una sentenza o nei casi di atto amministrativo definitivo (non più soggetto a impugnazione). Infine l'impresa può essere esclusa se l'Amministrazione «è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati».


Foto: 123rf.com
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