La pronuncia del Tribunale di Frosinone che ha dichiarato risolto, per colpa dell'affittuaria, il contratto tra due note aziende impegnate nell'imbottigliamento e commercializzazione dell'acqua

Inadempimento obblighi contrattuali

[Torna su]

Con una sentenza dello scorso 18 febbraio 2020 (sotto allegata), il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore onorario dr. Antonio Vellucci, ha dichiarato risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., il contratto di affitto d'azienda tra due note aziende impegnate nell'imbottigliamento e nella commercializzazione dell'acqua.

Le parti si scambiano reciproche denunce di inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali assunti in relazione al contratto di affitto di azienda corrente inter partes, ma il magistrato ha ritenuto di addossare all'inadempimento dell'affittuaria la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto, sterilizzando le richieste milionarie di quest'ultima.

Il giudicante rammenta come nei contratti a prestazioni corrispettive e in caso di denuncia di inadempienze reciproche, sia necessario far luogo a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma (cfr. Cass., sent. n. 16320/2007).

Clausola risolutiva espressa

[Torna su]

Nel caso in esame il Collegio osserva come costituiscano fatti storici incontestati l'omesso pagamento, da parte dell'affittuaria, dei canoni di affitto dell'azienda, nonché delle rate trimestrali scadute e stabilite a titolo di anticipazione futuri canoni da una scrittura integrativa sottoscritta dalle parti, nonché il mancato rinnovo della fideiussione a garanzia del pagamento del canone di licenza del marchio.

La parti avevano pattuito che la garanzia sarebbe dovuta essere rinnovata fino alla scadenza del periodo contrattuale, ovvero di anno in anno, mediante deposito di una copia della polizza entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Era espressamente previsto, inoltre, che in caso di sopravvenuta inefficacia della garanzia fideiussoria, ovvero di mancato rinnovo annuale, i contratti tra le parti sarebbero stato risolti di diritto.

Dunque, anche a voler prescindere dagli altri inadempimenti, il giudice osserva come sia intervenuta la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. di tutti i rapporti contrattuali fra le parti (tra loro inscindibilmente collegati dal principio "simul stabunt simul cadent").

Ciò in quanto è stata violata una clausola risolutiva espressa valida ed efficace, che contemplava l'inadempimento di un'obbligazione specificamente indicata, seguita appunto dal mancato adempimento di detta obbligazione entro il termine pattuito e dalla dichiarazione negoziale ritualmente effettuata alla parte obbligata di volersi avvalere della clausola ai fini della risoluzione, il tutto in perfetta aderenza al meccanismo strutturale di cui al menzionato art. 1456.

La chiusura dello stabilimento

[Torna su]

Non colgono nel segno le deduzioni avversarie sull'inadempimento, a sua volta, della locatrice che non avrebbe posto in essere le condizioni materiali e giuridiche per l'esercizio dell'attività produttiva nello stabilimento, carente dei requisiti di agibilità e sicurezza, tanto conducendo essa affittuaria a chiudere l'opificio e di conseguenza a sospendere ogni pagamento, legittimamente esercitando i noti poteri di autotutela negoziale, visto che l'omesso pagamento dei canoni era proseguito anche dopo la riapertura dello stabilimento e la ripresa dell'attività.

In estrema sintesi, la chiusura lungamente protratta dello stabilimento (che sicuramente ha provocato come conseguenza ultima la grave perdita di penetrazione sul mercato del prodotto, con gli intuibili pregiudizi in termini di avviamento commerciale) è stata determinata da una unilaterale scelta volontaria della società affittuaria, che non può quindi giustificare il proprio inadempimento quale conseguenza di una propria non legittima decisione.

In conclusione, viene dunque dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., di tutti i rapporti contrattuali fra le parti, per fatto e colpa dell'affittuaria, la quale pertanto è tenuta a risarcire la controparte contrattuale di tutti i danni causati dal suo inadempimento.

Scarica pdf Tribunale di Frosinone, sentenza 18 febbraio 2020

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: