Il Decreto Rilancio, prossimo alla conversione in legge, estende l'ecobonus del 110% ai condizionatori se si eseguono gli interventi traino

Ecobonus 110% Decreto Rilancio

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Il Decreto rilancio n. 34/2020, ormai prossimo alla conversione, all'art. 119 prevede il maxi bonus del 110% per chi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 esegue interventi di efficienza energetica, come previsto dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013, purché le spese siano debitamente documentate. Ecobonus del 110% che, nella versione del decreto approvata dalla Camera, presenta numerose e importanti novità.

Ecobonus 110%: vale anche per condizionatori?

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Arrivata l'estate la domanda che la maggior parte dei contribuenti si stanno facendo è se la detrazione del 110%, prevista per chi esegue opere di efficientamento energetico, si ripercuote positivamente sui benefici fiscali previsti per i condizionatori d'aria.

Per fortuna la risposta è positiva, anche se è necessario rispettare tutta una serie di regole. La detrazione del 110% infatti è prevista anche in caso di acquisto e sostituzione del condizionatore purché si esegua anche uno degli interventi principali contemplati dal Decreto Rilancio.

Come prevede infatti il secondo comma dell'art. 119 del decreto rilancio nella versione approvata dalla Camera "L'aliquota prevista al comma 1, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1."

Poiché l'art. 14 del DL n. 63/2013 contempla tra le opere che beneficiano dell'ecobonus anche la sostituzione di impianti di climatizzazione, ne consegue che anche per questi, alle condizioni suddette, è possibile accedere al super bonus del 110%.

Interventi che estendono il bonus ai condizionatori

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Gli interventi "traino" che, se realizzati, permettono di beneficiare del bonus del 110% anche per i condizionatori sono i seguenti:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno opiù accessi autonomi dall'esterno;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.

A queste si aggiungono ulteriori opere previste per i comuni montani non interessati dalla procedure di infrazione europee e per quelli non metanizzati.

Per beneficiare del bonus del 110% gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti vigenti in materia, compreso il n. 63/2013 e devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, di quella più alta, da dimostrare con l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Bonus 100%: soggetti e unità immobiliari

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Il testo del decreto rilancio prevede che possono beneficiare del bonus del 110% i condomini e le persone fisiche che realizzano opere di efficientamento energetico nell'abitazione principale e nella seconda casa, per un massimo di due unità immobiliari. Sono invece esclusi dal bonus gli interventi effettuati da chi esercita attività di impresa, arte o professione, così come non vi rientrano le unità immobiliari di pregio, come ville, abitazioni signorili, castelli e palazzi, comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

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Foto: 123rf.com
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