Sospendo l'esecuzione, rinegozio il mutuo a migliori condizioni e/o finanziamento con fondo garanzia. Ecco una check list dei requisiti per evitare la vendita all'asta della prima casa
Pignoramento prima casa in corso?

Ecco la check list dei requisiti per rinegoziare il mutuo ed evitare la vendita all'asta:

D.L. 124 del 26 ottobre 2019,

convertito in Legge 19 dicembre 2019 n°157, art.41 bis

L'art.41 bis consente di

rinegoziare il mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il

pignoramento dell'immobile e la messa all'asta dello stesso.

In alternativa

alla rinegoziazione il

consumatore può richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di

garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell'importo oggetto di

rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

EMERGENZA CORONAVIRUS

La richiesta è proponibile per

un pignoramento eseguito tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.

Deve trattarsi di abitazione

principale (dimora abituale).

Condizioni:

·

Non vi siano creditori intervenuti oltre al creditore procedente

siano creditori intervenuti oltre al creditore procedente

·

aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato.

rimborsato almeno il 10% del capitale del credito originariamente finanziato.

·
il debito complessivo non deve essere superiore ad euro 250.000,00=

PROCEDURA PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN CORSO.

CHECK LIST DELLE CONDIZIONI DELLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO

ai sensi dell'art. 41 bis Legge n.157/ 19 Dicembre 2019

SI


NO

1

Il credito deriva da un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa

2

il debitore ha rimborsato almeno il 10% della quota capitale.

3

E'in corso un pignoramento notificato tra il 01/01/2010 ed il 30/06/2019.

4

Non risultino altri creditori oltre la banca.

5

L'istanza può essere presentata una sola volta e comunque entro il 31/12/2021.

6

Il credito complessivo non deve superare i 250.000,00 euro.

7

L'importo offerto, se l'immobile è già all'asta, non può essere inferiore al prezzo base dell'asta ridotto del 25%; se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima ridotto del 25%.

8

Il nuovo mutuo della rinegoziazione non deve superare i trent'anni di durata né gli ottanta anni del debitore o contraente.

9

Il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice al creditore.

10

Non deve essere pendente una procedura da sovraindebitamento ex. L.3/2012.

11

Reddito anno precedente

12

Reddito 2° anno antecedente

13

Importo debito

14

Stato procedura

15

Mutuo occorrente per estinguerlo

16

Durata

17

Importo rata

18

Soggetto consumatore

19

Creditore banca (art. 10 Testo Unico Bancario T.U.B.)

20

Creditore società cartolarizzazione del credito (Legge n.130/1999)

21

Il creditore può rifiutare l'adesione all'istanza o la richiesta di rinegoziazione

22

In caso di rifiuto del creditore, il rifinanziamento può essere concesso anche ad un parente o affine di terzo grado da altra banca.

24

In caso di ottenimento da parte del terzo parente o affine, il Giudice emette:

il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore.

25

In seguito al decreto di trasferimento dell'immobile, per i successivi cinque anni decorrenti dalla relativa data, è riconosciuto in favore del debitore e della sua famiglia il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca.

26

Sempre entro i cinque anni il debitore può chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine di terzo grado.



Foto: 123rf.com
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