Il decreto che attua la Direttiva UE 2018/2002 di modifica alla precedente Direttiva UE 2012/27 cambia i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento nei condomini

Approvato il decreto che attua la direttiva sull'efficienza energetica

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola e del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha approvato, in sede di esame definitivo, il decreto legislativo (sotto allegato) che attua la direttiva (UE) 2018/2002, che ha modificato la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Cambiano i criteri di ripartizione delle spese per condomini ed edifici polifunzionali

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Il decreto di attuazione alla Direttiva UE 2018/2002 prevede importanti novità in materia di ripartizione delle spese di riscaldamento nei condomini e negli edifici polifunzionali che sono serviti da impianti centralizzati di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il provvedimento prevede che il sistema di contabilizzazione comprenda anche i dispositivi per la misurazione indiretta del calore, come totalizzatori o ripartitori. Per la ripartizione delle spese occorre tenere conto del criterio che si basa sull'attribuzione ai consumi volontari di almeno il 50% delle spese collegate al consumo di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda per un uso domestico. La parte residua, inferiore quindi al 50%, sarà invece distribuita in base a criteri diversi come la quota in millesimi, i mq dell'unità, le potenze o i metri cubi utili.

Per informare gli utenti sulla ripartizione delle spese per i prelievi di energia volontari o involontari, in relazione ai casi in cui risultano comprovate, con relazione tecnica asseverata, le differenze di fabbisogno termico per mq tra le varie unità abitative che fanno parte del condominio in misura superiore al 50%, viene affidato ad ENEA il compito di sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico una guida in cui devono essere indicate le ripartizioni della spese in base ai seguenti fattori non esaustivi: zona climatica, prestazioni energetiche dell'edificio e anno di costruzione dello stesso.

Lettura da remoto per i contatori installati dopo il 25 ottobre 2020

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Attraverso la modifica dell'art. 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 dedicato alla "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici" si prevede inoltre che: "Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali (…) che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto."

Informazioni sulla fatturazione

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L'articolo dedicato alla misurazione e alla fatturazione prevede inoltre che "le informazioni relative alla fatturazione sono comunicate al cliente almeno ogni bimestre a titolo gratuito" oltre alla garanzia per il cliente di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni che riguardano i propri consumi, con l'obbligo da parte delle imprese di distribuzione al dettaglio del calore per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, di garantire i requisiti minimi in materia di informazioni relative alla fatturazione e ai consumi.

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Scarica pdf Decreto attuazione Direttiva UE 2018/2002
Scarica pdf Relazione illustrativa decreto attuativo Direttiva 2002/2018
Scarica pdf Direttiva UE 2018/2002

Foto: 123rf.com
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