I dati sensibili dei lavoratori dipendenti (cartellino identificativo, rete intranet, dati sanitari e biometrici, bacheca aziendale) dovranno essere trattati secondo le regole dettate dal Garante della privacy e contenute nella delibera 53/2006 che testualmente recita ... "il datore di lavoro può trattare informazioni di carattere personale strettamente indispensabili per dare esecuzione al rapporto di lavoro. Deve individuare il personale che può trattare tali dati e assicurare idonee misure di sicurezza per proteggerli da indebite intrusioni o illecite divulgazioni”. Conseguentemente il lavoratore dovrà essere costantemente informato sull'uso dei propri dati oltre ad averne l'accesso facilitato. (Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it,
Garante Privacy, delibera 23.11.2006 n° 53 , G.U. 7.12.2006 - Giovanni Dami
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta




