Con il contratto di spedizione di cui all'art. 1737 c.c., un soggetto si obbliga a concludere un contratto di trasporto per conto di un altro soggetto

Cos'è il contratto di spedizione

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Il contratto di spedizione ex art. 1737 c.c. è una particolare figura di mandato senza rappresentanza in cui lo spedizioniere si obbliga a concludere, in nome proprio, un contratto di trasporto per conto del mittente (mandante).

A norma dello stesso articolo, oltre alla conclusione del contratto di trasporto con un terzo soggetto (vettore), oggetto tipico del contratto di spedizione è anche il compimento delle operazioni accessorie, quali, ad esempio, l'imballaggio della merce o il suo ritiro e deposito.

Il contratto di spedizione riguarda, evidentemente, solo il trasporto di cose e non di persone.

Differenza tra spedizione e trasporto

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Il contratto di spedizione si distingue, pertanto, dal contratto di trasporto vero e proprio.

La differenza rileva, in particolare, con riguardo all'adempimento dello spedizioniere: egli, infatti, è tenuto alla mera conclusione di un contratto di trasporto con il vettore, mentre solo quest'ultimo è obbligato all'effettivo trasferimento delle merci nel luogo di destinazione. Il vettore, dunque, è l'unico soggetto che assume i rischi connessi all'esecuzione del trasferimento.

Diverso dal contratto di spedizione è anche il contratto di commissione, che rappresenta una ulteriore diversa figura di mandato senza rappresentanza. A distinguere i due istituti è l'oggetto dell'obbligazione del mandatario: nella commissione si tratta dell'acquisto o della vendita di beni, mentre nella spedizione, come abbiamo visto, la prestazione consiste principalmente nella conclusione di un contratto di trasporto.

Diritti e obblighi dello spedizioniere

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In base alla disciplina codicistica, nell'adempimento della propria obbligazione, lo spedizioniere è tenuto a seguire le istruzioni del mittente nell'individuazione delle modalità di trasporto della merce, nonché dei mezzi da utilizzare e dell'itinerario da seguire. In mancanza di specifiche indicazioni, egli deve comunque agire perseguendo il migliore interesse del mandante (art. 1739 c.c.).

Per espressa disposizione normativa, inoltre, tra gli obblighi dello spedizioniere non rientra quello di stipulare un contratto di assicurazione della merce (art. 1739, secondo comma).

Allo spedizioniere spetta una retribuzione che, se non diversamente pattuita dalle parti in via convenzionale, viene determinata in base alle tariffe professionali o agli usi.

Per quanto riguarda, più specificamente, le operazioni accessorie cui lo spedizioniere è tenuto in forza dell'art. 1737 sopra esaminato, le stesse possono essere retribuite in base a una somma forfettaria stabilita nel contratto. Diversamente, ogni prestazione accessoria, così come ogni spesa sostenuta nell'adempimento dei propri compiti, deve essere compensata sulla base di documentazione giustificativa (art 1740 c.c.).

La figura dello spedizioniere-vettore

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Nella pratica, capita di frequente che lo spedizioniere assuma anche la veste di vettore, incaricandosi dell'esecuzione del trasporto (anche per una sola frazione del viaggio) e assumendo su di sé, pertanto, i rischi connessi con il trasferimento della merce.

Dello spedizioniere-vettore si occupa esplicitamente l'art. 1741 c.c., stabilendo che, in tal caso, lo spedizioniere assume i diritti e gli obblighi del vettore, indipendentemente dalla circostanza se il trasporto sia effettuato con mezzi propri o altrui. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che "affinché lo spedizioniere acquisti la veste di "spedizioniere vettore" a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che egli assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva" (Cass. civ., sez. III, n. 14089/14).

Revoca della spedizione

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L'ordine di spedizione può essere revocato dal committente fino a quando lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con un vettore.

In tal caso, a norma dell'art. 1738 c.c., allo spedizioniere spetta un "equo compenso" per l'attività svolta, oltre al rimborso delle spese sostenute.


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