In base all'art. 1678 del codice civile, con il contratto di trasporto il vettore si impegna a trasferire cose o persone da un luogo ad un altro

Cos'è il contratto di trasporto

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Il contratto di trasporto, previsto dall'art. 1678 del codice civile, impegna il vettore a trasferire persone o cose da un luogo di partenza a uno di destinazione.

Tale contratto fa sorgere specifici obblighi in capo al vettore, a fronte dell'obbligo di pagamento del prezzo da parte del mittente/viaggiatore.

La disciplina codicistica si riferisce al trasporto di cose o persone via terra, e, per espressa clausola normativa di rinvio (art. 1680 c.c.) è applicabile, in quanto compatibile, anche alla disciplina dei trasporti aereo, marittimo e ferroviario, nel rispetto delle specifiche leggi di settore.

Differenze tra trasporto e spedizione

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Il contratto di trasporto si configura quale contratto obbligatorio su base consensuale. Nel trasporto di cose, in particolare, si realizza un contratto a favore del destinatario, che diviene titolare dei diritti nascenti dal contratto nel momento in cui richiede al vettore la consegna della merce (art. 1689 c.c.).

In base a tale schema, l'adempimento del vettore si verifica nel momento in cui questi perfeziona il trasferimento del viaggiatore o delle cose trasportate a destinazione (obbligazione di risultato).

Questo aspetto vale a distinguere il contratto di trasporto dal contratto di spedizione: in quest'ultimo, infatti, lo spedizioniere non si obbliga a effettuare il trasferimento, ma soltanto a concludere un contratto di trasporto con un terzo soggetto (cfr. Cass. 12125/03, secondo cui "mentre nel contratto

di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore").

La responsabilità del vettore

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Trattandosi di contratto, il vettore è responsabile per l'inadempimento o per il ritardo nell'esecuzione della propria prestazione ex art. 1218 c.c.

Inoltre, la responsabilità contrattuale del vettore è individuata anche dai seguenti articoli:

  • art. 1681 c.c. (trasporto di persone), secondo cui il vettore è ritenuto responsabile in via presuntiva per i danni causati alla persona del viaggiatore e alle cose che lo stesso porta con sé;
  • art. 1693 (trasporto di cose), in base al quale il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto.

Si tratta, pertanto di responsabilità presunta.

Tali danni, ovviamente, potrebbero essere fatti valere dal viaggiatore o dal mittente anche in via extracontrattuale, essendo causati da sinistro. In tal caso, però, egli dovrebbe dimostrare la colpevolezza o il dolo del vettore.

Facendo valere la responsabilità in chiave contrattuale, invece, egli deve soltanto provare il nesso causale tra danno ed evento. In tal caso, sarà il vettore, pertanto, a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno, oppure a fornire prova che il danno sia dovuto a caso fortuito, fatto del viaggiatore o del terzo.

I termini di prescrizione, però, sono più stringenti per l'azione derivante da contratto (un anno, ex art. 2951 c.c.), a differenza di quella per responsabilità extracontrattuale (due anni, ex art. 2947 c.c., comma secondo).

La lettera di vettura

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Nel trasporto di cose, tra gli obblighi del mittente è particolarmente rilevante quello secondo cui egli deve indicare al vettore il nome del destinatario, il luogo di destinazione e la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare (art. 1683 c.c.).

Va ricordato, a questo proposito, che se il contratto di trasporto è accompagnato da una lettera di vettura (art. 1684 c.c.), questa assume il valore di titolo all'ordine, di modo che il possessore di tale lettera ha diritto di ricevere la consegna della merce (art. 1691 c.c.).


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