L'art. 1731 c.c. disciplina il contratto di commissione, in base al quale un soggetto si impegna a compiere una compravendita per conto di un altro soggetto

Caratteri del contratto di commissione

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Il contratto di commissione previsto dall'art. 1731 c.c. è una figura particolare di mandato senza rappresentanza, in base al quale un soggetto, il commissionario, si impegna a concludere un contratto di acquisto o di vendita per conto di un altro soggetto, il committente.

L'atto di acquisto concluso dal commissionario in esecuzione del contratto di commissione viene compiuto in nome proprio. Per tale motivo, ai fini del trasferimento della proprietà in capo al committente è necessario un ulteriore atto giuridico.

La commissione, quindi, è un contratto con meri effetti obbligatori tra le parti.

Rapporti e differenze con altri tipi di contratto

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Trattandosi di un tipo specifico di mandato, la disciplina del contratto di commissione (artt. 1731-1736 c.c.) viene integrata dalle norme generali previste per il mandato (artt. 1703 ss.).

La commissione si differenzia dal contratto di agenzia e dalla mediazione, perché in queste ultime l'oggetto dell'obbligazione è l'agevolazione dell'incontro tra due parti, mentre nella commissione la prestazione del commissionario consiste nella vera e propria stipula di un contratto con un soggetto terzo.

Il contratto di commissione è, inoltre, diverso dalla concessione di vendita, poiché il concessionario acquista dal committente dei beni che poi vende per conto proprio (si pensi ai concessionari di automobili), mentre il committente funge più propriamente da intermediario (agendo in nome proprio, ma per conto altrui: si pensi ai titoli acquistati da una banca per conto di un cliente).

I diritti del commissionario: la provvigione

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A fronte della propria prestazione d'opera, il commissionario ha diritto ad una provvigione, che può essere concordata dalle parti o, in mancanza, stabilita secondo gli usi (ad es.: tariffe) o dal giudice con decisione equitativa (art. 1733 c.c.).

Tale provvigione può essere stabilita in misura maggiore, se il commissionario garantisce al committente la conclusione dell'affare: si tratta della fattispecie c.d. "star del credere", di cui all'art. 1736 c.c., in base alla quale il commissionario agisce, praticamente, da fideiussore, rispondendo con il proprio patrimonio in caso di mancata conclusione dell'affare.

Forma del contratto

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In linea generale, si ritiene che l'oggetto del contratto di commissione non debba necessariamente riguardare l'attività professionale del committente, mentre è opinione prevalente che debba rientrare nell'attività professionale del commissionario.

Quanto alla forma del contratto di commissione, generalmente libera, è richiesta la forma scritta nel caso in cui oggetto della compravendita siano beni immobili.

Dilazione del pagamento

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In assenza di patto contrario, il commissionario ha il potere di concedere una dilazione di pagamento all'acquirente, ma in questo caso è tenuto a comunicare al committente l'identità dell'acquirente e il termine concessogli per il pagamento (art. 1732 c.c.).

In mancanza di tale comunicazione, o in violazione dell'eventuale divieto di dilazione espresso dal committente, il commissionario è tenuto personalmente al pagamento immediato del prezzo al committente.

Revoca della commissione

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In virtù dell'applicabilità delle disposizioni generali sul mandato, entrambe le parti del contratto di commissione hanno i diritti ed obblighi discendenti dall'applicazione di tali norme; ad esempio, il commissionario è tenuto, ex art. 1710 c.c., a dare esecuzione al contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.

Al committente, invece, l'art. 1734 c.c. riserva uno specifico potere di revoca dell'ordine di realizzare l'affare, esercitabile fino a che lo stesso non sia portato a conclusione.

In tal caso, al commissionario spetta una provvigione commisurata all'opera prestata fino al momento della revoca e alle spese sino ad allora sostenute.


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