Per la Suprema Corte il contratto di ristorazione contempla anche l'ospitalità e l'obbligo di preservare l'incolumità dei clienti

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 9997/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che il contratto di ristorazione non contempla la sola somministrazione degli alimenti e delle bevande, ma anche l'ospitalità che impone al gestore del ristorante di preservare l'incolumità dei suoi ospiti, al pari del contratti di albergo e trasporto. Il gestore però non può essere ritenuto responsabile se il fatto del terzo integra il caso fortuito, che nel caso di specie deve essere accertato in concreto, per verificare se il ristoratore poteva effettivamente prevedere o evitare l'evento.

Danni da ustioni causate da una pizza fumante

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Due genitori agiscono in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni riportati dalla figlia minore, rimasta ustionata a uno degli arti superiori a causa della caduta di una pizza bollente, mentre questa veniva trasportata da una cameriera a un tavolo. Il Tribunale rigetta la domanda, i soccombenti la appellano e la Corte ritiene il gestore del ristorante responsabile ai sensi dell'art 1218 c.c., che sancisce la responsabilità contrattuale del debitore disponendo che "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."

La Corte rileva che, nel caso di specie, la pizza bollente è in effetti caduta sul braccio della minore a causa dell'urto di un commensale seduto allo stesso tavolo della ragazzina e dato alla cameriera che la stava trasportando per servirla. Vero però che il gruppo di cui faceva parte la ragazzina, era una comitiva di giovani piuttosto agitati, per cui per il gestore era "del tutto prevedibile la possibilità che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere adottate delle adeguate tutele ed attenzioni."

Violazione regole sul nesso causale

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Ricorre in Cassazione il ristoratore soccombente sollevando quattro motivi.

  • Con il primo rileva che la domanda degli attori avrebbe dovuto essere qualificata come richiesta danni derivanti da fatto illecito ai sensi dell'art 2043 c.c. Il contratto di ristorazione infatti prevede solo la fornitura di alimenti e bevande. Il danno che un avventore provoca un altro non rientra negli obblighi contrattali dello schema.
  • Con il secondo evidenzia che la Corte d'Appello lo ha ritenuto responsabile dell'evento senza indicare l'obbligo che avrebbe dovuto adempiere per evitarlo. Sotto altro aspetto ritiene che il giudice dell'impugnazione abbia violato le regole sul nesso di causa, non riconoscendo nell'atteggiamento del soggetto che ha urtato la cameriera, che "in piedi si agitava scompostamente nella sala" il caso fortuito che esclude il nesso di causa tra inadempimento e danno.
  • Con il quarto lamenta la carenza di motivazione in relazione alla stima del danno patito e quantificato in 30.000 euro.

Il contratto di ristorazione include la tutela dell'incolumità del cliente

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La Cassazione con ordinanza n. 9997/2020 (sotto allegata) accoglie il secondo e il quarto motivo, dichiara assorbito il terzo e ritiene infondato solo in primo, per cui cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello competente, in diversa composizione, per valutare la questione ancora aperta del caso fortuito come descritta nella motivazione.

Passando all'esame della motivazione, la Cassazione ritiene infondato il primo motivo del ricorso in quanto l'avventore che stipula con il gestore di un ristorante un contratto d'opera ha il diritto di pretendere che sia tutelata la sua incolumità fisica, poiché l'accordo di ristorazione prevede non solo la somministrazione di cibi e bevande, ma anche l'ospitalità.

Per cui, al pari dei contratti di albergo e trasporto "il creditore affida la propria persona alla controparte. E tanto basta per far sorgere a carico di quest'ultima, l'obbligo di garantire l'incolumità all'avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c."

Il secondo motivo è fondato nella parte in cui lamenta la violazione delle regole sulla colpa. La Corte ha infatti accertato i fatti come descritti, ovvero che la cameriera urtata da un commensale al tavolo della vittima, ha rovesciato sulla ragazzina una pizza ancora fumante.

Fatto questo però non ha ritenuto di escludere la responsabilità del gestore ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto prevedere, dall'agitazione che contraddistingue i ragazzi di giovane età e quindi mettere in atto misure adeguate per evitare il danno. Affermazione questa che rappresenta una falsa applicazione degli articoli 1218 e 1176 c.c. sul caso fortuito, la cui prevedibilità o evitabilità, quando questo è costituito dal fatto del terzo, non può essere presunta in astratto, ma deve essere accertata in concreto, valutando se un professionista medio avrebbe potuto prevedere l'evento e adottare condotte idonee e diverse per evitare l'evento.

Fondato anche il quarto motivo perché in effetti la Corte non ha motivato in che cosa cosa consisteva il danno estetico risarcito, l'entità, il tipo di invalidità che ne è conseguita, la sua entità e i criteri adottati per la sua quantificazione.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 9997/2020

Foto: 123rf.com
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