Il reato di cui all'art. 635-quinquies c.p. punisce chiunque danneggi informazioni, dati o programmi di pubblica utilità con il carcere da 1 a 4 anni

Il testo dell'art. 635-quinquies c.p.

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Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

La ratio dell'art. 635-quinquies c.p. e il bene giuridico tutelato

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Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, è un reato contro il patrimonio (bene giuridico tutelato).

Il primo comma sembra denotare (ed è questo il carattere distintivo rispetto alla norma precedente) i connotati di un reato di pericolo, proprio in ragione dell'impiego dell'espressione "se il fatto è diretto…", donde si può ritenere esclusa l'applicabilità dell'art. 56 c.p., essendo lo stesso tentativo la condotta tipizzata dal primo comma.

È un reato comune, non qualificato né proprio, dacchè può essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 635-quinquies c.p.

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La condotta che il soggetto attivo pone in essere nell'ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità è la medesima di cui agli artt. 635 bis e 635 quater c.p., ovvero la distruzione, cancellazione o soppressione di programmi e dati, oltre a quei comportamenti tali da impedire il funzionamento di un sistema, che siano però di pubblica utilità, venendo ricomprese anche quelle condotte prodromiche alla determinazione dell'evento (il quale, se dovesse verificarsi, comporterebbe un aumento della pena).

È inoltre sanzionato l'accesso abusivo all'interno di un sistema telematico di pubblica utilità. La responsabilità è ovviamente più grave se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona o da un operatore di sistema.

La pena per il reato di danneggiamento di sistemi di pubblica utilità

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La pena per chi pone in essere la condotta di cui al primo comma è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Laddove sia impiegata violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (ai sensi dell'art. 64 c.p. quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso).

Elemento soggettivo

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Il reato di cui all'art. 635 quater c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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