"Il divieto italiano assoluto di derogare ai minimi tariffari stabiliti per gli avvocati costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi". E' quanto hanno osservato i giudici di Lussemburgo in una recente sentenza (5 dicembre 2006), rilevando che tale divieto "puo' essere giustificato qualora sia motivato da ragioni imperative di interesse pubblico quali gli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, qualora le restrizioni non siano sproporzionate rispetto agli obiettivi".
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