La normativa fiscale dell'e-commerce si differenzia in base alla tipologia dei soggetti coinvolti e della transazione commerciale

L'emissione di fattura nell'e-commerce diretto

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Se la vendita avviene interamente online (come nel caso della distribuzione di contenuti digitali), le vendite sono servizi rilevanti a fini fiscali nel Paese del committente (art. 58 Direttiva 2006/112/CE; art. 5 Direttiva 2008/8/CE; art. 7 DPR 633/72). Perciò nella prestazione:

- tra professionista e professionista (business to business, o B2B) il venditore emette fattura con IVA e la tassazione è dovuta nel luogo di stabilimento del committente;

- tra professionista e consumatore (business to consumer, o B2C) il venditore emette fattura se è stabilito nel territorio dello Stato.

La fatturazione nell'e-commerce indiretto

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Il commercio elettronico indiretto è regolato in Italia dal Decreto del Presidente della Repubblica

633/72: in sintesi, tra professionisti è sempre prevista l'emissione di fattura, mentre se il cliente è un privato consumatore, la transazione è disciplinata come una vendita per corrispondenza per le operazioni all'interno dell'Unione Europea.

E-commerce indiretto in Italia

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La Risoluzione n. 274/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che il venditore non è obbligato all'emissione della fattura (a meno che il cliente non la richieda prima della conclusione della transazione) e alla certificazione dei corrispettivi (attraverso il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale). Deve però annotarli nell'apposito registro e, per la liquidazione dell'IVA, scorporarla con il metodo matematico.

E-commerce indiretto nei Paesi UE

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Le operazioni tra soggetti comunitari sono regolate dagli artt. 40 e 41 del Decreto Legge DL 331/93, che però escludono dalla vendita a distanza i mezzi di trasporto nuovi, i beni da installare ad opera del fornitore, i prodotti soggetti ad accisa. In quest'ultimo caso l'IVA è dovuta in base al soggetto che trasporta o spedisce la merce.

Nelle transazioni non escluse dal DL, l'IVA viene applicata a seconda di soglie di vendita diverse a seconda che il cliente sia italiano o di altri Paesi UE. Dal 2020 però entra in vigore la Direttiva UE 2455/2017, che introduce:

il criterio generale di rilevanza territoriale ai fini IVA nel Paese di destinazione dei beni;

- un'unica soglia per tutti gli Stati membri, al cui superamento applicare il criterio generale sopracitato;

- la possibilità per il venditore di usufruire della procedura semplificata MOSS (Mini One Stop Shop), per dichiarare e versare le imposte nel proprio Paese

E-commerce indiretto nei Paesi extra-UE

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I rapporti commerciali fuori dall'Unione Europea sono disciplinati da due articoli del DPR 633/72:

- per le importazioni l'IVA è applicata nella bolletta doganale;

- per le esportazioni il venditore emette una fattura senza IVA.

Dropshipping e fatturazione

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La modalità di fornitura esternalizzata segue le stesse norme del negozio di e-commerce: il dropshipper emette fattura al proprietario del sito, che registrerà l'acquisto ed emetterà a sua volta la propria fattura al cliente finale.

Se il fornitore e il gestore della piattaforma di e-commerce risiedono in Stati diversi, è possibile applicare la triangolazione dell'IVA, perché la merce acquistata viene consegnata dal dropshipper direttamente al cliente finale. Viene cioè effettuato un unico movimento fisico per due diverse cessioni.

A seconda dei Paesi in cui risiedono i soggetti coinvolti, l'operazione potrà essere non imponibile o fuori campo IVA: è necessario identificare per ogni transazione il Paese di stabilimento e produrre la documentazione corretta per registrare incarichi, consegne e cessioni.

Vedi anche Il dropshipping



Foto: 123rf.com
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