Per la Cassazione deve proseguire il giudizio sospeso, la sentenza pregiudicante accerta solo la responsabilità del produttore per carburante difettoso

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 8657/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso avverso un provvedimento del giudice di pace emesso in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati a una vettura da carburante difettoso. Per la Cassazione la sentenza ritenuta pregiudicante per la decisione rileva solo ai fini dell'accertamento della responsabilità della società che produce il carburante, non sulle altre questioni sollevate.

Domanda di risarcimento danni vettura da carburante difettoso

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Di fronte a un Giudice di Pace viene instaurato un procedimento che vede coinvolti un conducente, il gestore di una stazione di servizio, la società che fornisce il carburante e la compagnia assicurativa di quest'ultima. Il conducente ritiene infatti di aver subito dei danni alla propria vettura a causa del carburante difettoso erogato e immesso nel serbatoio della sua auto. Il Giudice di Pace però sospende il giudizio perché ritiene che la vertenza di appello sulla sentenza emessa da un altro GdP in un altro procedimento e relativa allo stesso episodio "pur se per responsabilità del produttore del carburante per prodotto difettoso, sia di fatto risolutiva della presente questione, ancorché nella presente causa si tratti di responsabilità di tipo diverso."

Giudizio sospeso

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Per il ricorrente il giudice ha sospeso il giudizio fuori dai casi previsti, essendo diverse le parti e stante l'assenza del vincolo di pregiudizialità, perché diversa è la natura delle responsabilità invocate nei due giudizi.

Da decidere chi è responsabile del danno da carburante difettoso

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La Cassazione accoglie il ricorso disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace

competente, facendo presente che l'autorità della sentenza d'appello invocata dal GdP non potrebbe comunque riguardare la domanda principale proposta dal danneggiato nei confronti di chi ha erogato il carburante e neppure quella di garanzia avanzata dal gestore verso la società che glielo fornisce. Essa infatti potrebbe concernere solo l'accertamento della responsabilità della S.p.a nei confronti del conducente, in virtù della domanda avanzata dal gestore della stazione di servizio. Il procedimento deve quindi proseguire davanti al giudice di pace per accertare la responsabilità dei danni lamentati al veicolo da carburante difettoso.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 8657/2020

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