Può bastare una ricevuta per inchiodare il benzinaio

di Valeria Zeppilli - E' crescente il numero di irregolarità alle pompe di benzina o di gasolio. Ora non ci sono solo i contatori "taroccati" a preoccupare gli automobilisti. Si sta diffondendo anche la pratica di "allungare" la benzina (o il gasolio) con l'acqua. Cosa che può comportare seri danni e perfino compromettere in maniera rilevante il funzionamento dei motori.

E' vero che contro tali comportamenti è possibile tutelarsi e chiedere il risarcimento danni ma è necessario pur sempre dimostrare di aver fatto rifornimento proprio in una determinata pompa di benzina. E la cosa non è proprio così semplice se non ci si è fatti rilasciare la ricevuta di pagamento del carburante.

Insomma la prima regola, a fronte del dilagare di queste truffe ai danni dei consumatori, è sempre quella di conservare la prova di aver fatto rifornimento. A quel punto le cose diventano molto più semplici dato che, una volta dimostrata la presenza di acqua nel carburante, non sarà necessario fornire prove ulteriori.

A tal proposito è interessante segnalare che il Tribunale di Modena, con una pronuncia del 13 luglio 2010 (la numero 1054), ha sancito che i benzinai hanno un vero e proprio obbligo contrattuale di evitare che il carburante erogato contenga impurità o sostanze estranee e che è a loro carico l'onere di provare di avervi correttamente adempiuto.

Tale obbligo, inoltre, secondo il Giudice di pace di Perugia (sentenza n. 400 del 18 aprile 2015), discende dal codice del consumo, in base al quale il venditore è tenuto a consegnare al consumatore dei beni che siano conformi al contratto di vendita.

Attenzione però: la qualifica di consumatore impone all'automobilista di denunciare al benzinaio il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (altrimenti si verifica una decadenza e quindi la perdita della possibilità di far valere i propri diritti).

A sua volta il benzinaio (come si legge nella menzionata sentenza del giudice di pace) avrà "diritto di regresso nei confronti del produttore o di un precedente venditore o intermediario cui sia imputabile il difetto di conformità".

Valeria Zeppilli

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