La cittadinanza italiana si perde, a seconda dei casi, in maniera automatica al verificarsi di dati eventi, per rinuncia espressa del cittadino o per revoca

Perdita della cittadinanza: la legge

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La perdita della cittadinanza è regolata nel nostro ordinamento dalla legge n. 91/1992, recante "Nuove norme sulla cittadinanza", che nel disciplinare quest'ultima in lungo e in largo prevede anche le ipotesi in cui un cittadino italiano cessi di essere tale.

Tali ipotesi non sono racchiuse in un'unica disposizione, ma sono sparse all'interno dell'intero testo normativo. Riepiloghiamole, distinguendo i casi di perdita automatica da quelli di rinuncia da parte del cittadino e da quelli di revoca.

Perdita automatica della cittadinanza

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La cittadinanza italiana si perde automaticamente al verificarsi di tre distinti eventi.

Incarichi esteri

Innanzitutto, cessa di essere cittadino italiano chi:

  • accetta un incarico pubblico presso uno Stato o un ente pubblico estero o un ente internazionale al quale l'Italia non partecipa
  • si arruola volontariamente nell'esercito di uno Stato estero.

Guerra

Perde automaticamente la cittadinanza italiana, poi, chi durante la guerra con un altro Stato, presta servizio militare o svolge un incarico pubblico presso quest'ultimo o ne acquista la cittadinanza.

Revoca dell'adozione

Infine, la perdita automatica della cittadinanza si verifica se il cittadino è stato adottato ma l'adozione gli è stata revocata per fatto a lui imputabile.

Non perde la cittadinanza, tuttavia, chi non sia in possesso di altra cittadinanza né possa riacquistarla.

Rinuncia alla cittadinanza italiana

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Una diversa ipotesi di perdita della cittadinanza italiana deriva dalla rinuncia alla stessa da parte del cittadino.

La possibilità di rinunciare non è tuttavia generalizzata, ma è riconosciuta esclusivamente a chi;

  • possieda anche la cittadinanza di un altro Stato e risieda o stabilisca la propria residenza
    all'estero;
  • aveva acquistato la cittadinanza italiana perché la stessa era stata acquistata dal genitore e sia ora maggiorenne e in possesso di un'altra cittadinanza;
  • è stato adottato ma l'adozione sia revocata per fatto a lui non imputabile, purché sia maggiorenne e in possesso di un'altra cittadinanza e dichiari di voler rinunciare nel termine massimo di un anno dalla revoca.

Perdita della cittadinanza italiana: la revoca

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Infine, la cittadinanza italiana che sia stata acquisita successivamente alla nascita può essere revocata se il cittadino è stato condannato in via definitiva:

  • per un reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per il quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque ani nel minimo o a dieci anni nel massimo;
  • per assistenza agli associati, di cui all'articolo 270 ter del codice penale;
  • per il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, di cui all'articolo 270 quinquies 2 del codice penale.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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