La presenza di un disabile in classe non impedisce la presenza di un secondo minore con handicap. La sentenza del Tar

Avv. Francesco Pandolfi - Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una norma che impone e consente che, di fronte alla sempre possibile evenienza che due allievi portatori di handicap grave presentino richiesta di iscrizione al medesimo Istituto Scolastico, ad uno dei due possa essere negata l'iscrizione al predetto Istituto invocando la presenza dell'altro disabile nella stessa classe.

Si tratta di un criterio generale, valorizzato dalla Sezione 3-bis del Tar Lazio Roma, con la sentenza n. 2250 del 28 febbraio 2018.

Handicap grave e graduatoria di istituto

[Torna su]

Qui, in sintesi, la questione posta all'attenzione della magistratura.

I genitori di una minore portatrice di handicap grave impugnano una graduatoria, nella parte in cui la bambina non è stata inclusa, in quanto a seguito della domanda dei genitori di un altro bambino nelle stesse condizioni di handicap grave l'Istituto aveva ritenuto di poterne accogliere uno soltanto, individuato sulla base del criterio della distanza, visti i criteri di precedenza per l'accoglimento delle domande di iscrizioni a classi prime della scuola primaria, contenuti in un'apposita vigente delibera del Consiglio d'Istituto.

Il diritto all'istruzione dei disabili

[Torna su]

I Giudici, accogliendo il ricorso, sono molto chiari.

La lesione dell'interesse del ricorrente non deriva dalla Circolare interna vigente, ma dalla sua maldestra applicazione.

E' noto, dice il Tar, che il diritto all'istruzione dei disabili è collocato nella parte superiore dalla categoria dei diritti fondamentali e oggetto di specifica tutela dell'ordinamento internazionale, europeo ed interno (artt. 34 e 38 Cost.).

Con riferimento, poi, al numero degli alunni nelle classi, è vero che la norma parla di non più di 20 alunni per classe ed è vero che con la circolare 63/11 il Miur ha raccomandato la massima attenzione nella costituzione delle classi con disabili nel senso di limitare, in generale, in presenza di grave disabilità

o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni, ma è altrettanto vero che la logica di tali disposizioni non è quella di vietare la presenza nella medesima classe di due alunni disabili, quanto piuttosto quella di assicurare che ogni classe con bambini disabili sia composta da un numero limitato di allievi, di norma ma non tassativamente superiore a 20, al fine di assicurare all'alunno portatore di handicap presente in classe la necessaria assistenza educativa e didattica.

La scuola deve attivarsi

[Torna su]

La conseguenza di tutto questo è che l'amministrazione scolastica, quando ritiene che nell'interesse dei minori non sia opportuna la presenza nella medesima classe, magari perchè l'aula è piccola, deve attivarsi per trovare e mettere in pratica soluzioni alternative, come potrebbe essere la creazione di due prime classi.


Altre informazioni?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: