Il Tar Toscana si pronuncia sulla revisione della patente nei confronti dell'automobilista al quale era stata rilasciata pochi giorni prima
Avv. Francesco Pandolfi - In generale, i provvedimenti di revisione della patente hanno lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti di idoneità alla guida.

I provvedimenti di revisione della patente

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Sono adottati dall'Ufficio della Motorizzazione sulla base del potere-dovere conferito dall'art. 128 d. lgs. n. 285 del 30.04.1992 (codice della strada), potere che a sua volta è correlato al compito istituzionale dell'amministrazione di tutelare la sicurezza della circolazione veicolare su strada, nell'intento di prevenire gli incidenti del traffico.

Si tratta di provvedimenti la cui logica è, dunque, assolutamente comprensibile e condivisibile; tuttavia c'è da dire anche che l'amministrazione, nel momento in cui esterna la propria volontà deve attenersi alla Legge ed ai generali criteri di coerenza, congruenza, non contraddittorietà e ragionevolezza, principi di fondo immanenti nell'Ordinamento giuridico, che toccano trasversalmente ogni ambito amministrativo regolamentato.

Decisioni amministrative contraddittorie

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In concreto si può verificare, come poi in effetti si è verificato, che l'amministrazione adotti talvolta decisioni incoerenti e irragionevoli.

Un esempio può essere il caso deciso dal Tar Toscana Sezione 2, con la sentenza n. 75 del 17 gennaio 2020.

Una circostanza nella quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tratto a giudizio unitamente ad altre amministrazioni, ha perso la causa a seguito dell'annullamento da parte del Giudice del provvedimento della Motorizzazione con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada.

La decisione: rilascio patente di guida

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La persona interessata, essendo scaduto un antecedente periodo di sospensione cautelare della patente B disposto dal Prefetto e dovuto alle conseguenze di una vicenda penale scaturita da un sinistro stradale mortale, una volta ottenuta la restituzione della predetta patente aveva chiesto il rinnovo, presentando la rituale domanda al Ministero.

Dopo gli accertamenti fisici e psichici eseguiti dal medico accertatore, aveva ricevuto la nuova patente di guida.

Tuttavia, subito dopo aveva pure ricevuto una nota con la quale l'Ufficio, richiamando la questione penale passata la informava dell'avvio del procedimento di revisione della patente.

Subito aveva inviato una pec, informando l'Ufficio dell'avvenuto rilascio a suo favore della nuova patente di guida, ma la Motorizzazione non aveva preso in considerazione la circostanza, anzi per tutta risposta aveva disposto la revisione della nuova patente, invitandola a porre in essere quanto necessario per la conferma del titolo, ossia accertamenti fisici e psichici ed esame di teoria e pratica di guida.

All'esito del giudizio, il Collegio giustamente aveva accolto la domanda della parte privata, visto che questa aveva rilevato come l'amministrazione, con il rilascio della nuova patente di guida in sostituzione della vecchia scaduta qualche anno prima -rilascio avvenuto nella piena consapevolezza del sinistro e del conseguente provvedimento prefettizio-, aveva già effettuato la valutazione di idoneità della stessa alla guida, esaurendo così il relativo potere.


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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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