Diritto di visita genitori-figli dopo il D.P.C.M. 22 marzo 2020 per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Che succede se il figlio si trova in comune diverso?

Avv. Emanuela Foligno - Nel corso del mese di marzo sono intervenuti svariati atti ministeriali che hanno limitato la libertà di circolazione al fine di contenere la pandemia da coronavirus. Fino all'emanazione dell'ultimo Decreto del presidente del Consiglio del 22 marzo 2020 le limitazioni in essere non influivano sullo svolgimento dei diritti di visita genitori-figli.

Dpcm 22 marzo 2020

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Dall'emanazione dell'ultimo Decreto 22/3/2020 non è più previsto quale causa giustificatrice dello spostamento lo "stato di necessità" che consentiva, appunto, il regolare svolgimento dei diritti di visita tra genitori e figli.

Il primo D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 (in vigore sino al 3 aprile 2020) sanciva di evitare ogni spostamento, salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Il secondo D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (in vigore sino al 3 aprile 2020) estendeva l'operatività del divieto di spostamenti all'intero territorio nazionale.

La decisione del tribunale di Milano e i successivi divieti

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In questo corollario è stata dichiarata la legittimità degli spostamenti dei genitori separati per esercitare il diritto di visita ai figli. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Milano in data 11 marzo 2020.

In data 20 marzo 2020 è intervenuta l'ordinanza del Ministero della Salute che al punto d) dispone "nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza".

Il 22 marzo 2020 il Ministero della Salute e il Ministero degli Interni emanano un'altra ordinanza che prevede "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

Spostamenti per stato di necessità per gli spostamenti

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Scompare quindi lo "stato di necessità" che giustifica gli spostamenti. Nel contempo, alcune Regioni (Lombardia e Piemonte - Ordinanze del 21 marzo 2020) ribadivano, invece, la legittimità degli spostamenti per ragioni di necessità.

Ad ultimo è intervenuto nella notte del 22 marzo 2020 un ulteriore D.P.C.M. che ha previsto il divieto "a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

Visita ai figli in comune diverso

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In questo susseguirsi di decreti ministeriali e ordinanze regionali non si comprende se il genitore che si reca a prendere e riaccompagnare il figlio commette un illecito.

Ebbene, se il figlio si trova nello stesso comune il trasferimento è senz'altro lecito in quanto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 vieta i trasferimenti in comuni diversi.

Nel caso in cui, invece, il figlio si trova in comune diverso il trasferimento sembrerebbe vietato.

Il nuovo D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha introdotto lo specifico divieto di spostarsi in altro comune ed ha stralciato tra le cause giustificatrici le cause di necessità che risultano, quindi, sostituite da quelle di "assoluta urgenza".

Nelle situazioni di "assoluta urgenza" non può affermarsi che rientri il diritto visita genitori-figli.

Ovviamente si palesa un "paradosso" giuridico laddove i genitori che vivono nello stesso comune possono esercitare il diritto di visita ai figli, mentre negli altri casi il medesimo diritto risulta frustrato.

Si auspica un chiarimento in tal senso onde risanare l'attuale disparità di trattamento.


Foto: 123rf.com
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