Per la Cassazione, spetta all'avvocato provare e determinare le concrete attività effettivamente svolte se il cliente contesta la parcella

di Lucia Izzo - Se il cliente contesta la parcella, spetta all'avvocato adempiere all'onere di provare e determinare le concrete attività effettivamente svolte. La parcella del legale, infatti, costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità. Tuttavia, ciò non esonera il professionista, in presenza di contestazioni, dal fornire chiarimenti in ordine alla parcella stessa.

Condanna per pagamento prestazioni professionali

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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 6734/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un avvocato che aveva originariamente convenuto in giudizio una società chiedendone la condanna al pagamento di oltre diciannovemila euro per prestazioni professionali rese in quattro cause seguite per conto della stessa.

Istanza respinta sia in prime che in seconde cure, stante le contestazioni della cliente che riteneva che l'avvocato non avesse dimostrato l'attività svolta e, solo qualora l'avesse fatto, avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto. La Corte territoriale confermava, in effetti, la mancanza di specifiche circostanze idonee a rappresentare i fatti costitutivi dei diritti azionati dall'appellante

La parcella dell'avvocato

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La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, richiama in apertura l'assunto delle Sezioni Unite (sent. n. 14699/2010) secondo cui la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità. Pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.

Tuttavia, nel caso esaminato, la Corte d'Appello si era soffermata sulla circostanza che la società convenuta, sin dalla costituzione in primo grado, aveva specificamente contestato la fondatezza della domanda. L'avvocato, invece, avrebbe dovuto adempiere l'onere di provare e determinare le concrete attività effettivamente svolte. Inoltre, nell'atto di impugnazione del legale mancavano l'allegazione e la deduzione di specifiche circostanze idonee a rappresentare i fatti costitutivi dei diritti da lui azionati.

Contestazione parcella: l'avvocato dimostra l'attività svolta

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Gli Ermellini condividono, dunque, le conclusioni a cui è giunta la Corte di merito che ha dettagliato quali sono i fatti costitutivi dei diritti azionati ce avrebbero dovuto essere identificati nel caso di professioni intellettuali.


In sostanza, l'avvocato avrebbe dovuto dimostrare, non soltanto, il conferimento dell'incarico, ma anche la della natura dell'incarico stesso, nonché indicare il valore della controversia e della domanda, designare gli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico e dell'opera defensionale. Ancora, avrebbe dovuto provare la durata dell'incarico e le circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività stragiudiziali e giudiziali, illustrando, in definitiva, le diverse attività di difesa scritte e orali e allegando eventuali spese anticipate dal professionista che il cliente dovrebbe o avrebbe dovuto rimborsare.


Tutti questi dati e questi elementi di fatto sarebbero stati indispensabili sia per la prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento degli onorari professionali, sia per la liquidazione dei diritti e degli onorari.


Trattasi, conclude la Cassazione, di una valutazione di fatto delle risultanze istruttorie congrua e plausibile, e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso va dunque respinto in quanto le censure dell'avvocato si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione a effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, non ammissibili nel giudizio innanzi alla Suprema Corte.

Scarica pdf Cassazione Civile, sentenza n. 6734/2020

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